Con il messaggio 2512 del 4 luglio 2023, l'Inps ha diffuso le istruzioni operative in merito al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria prevista dall'articolo 30 del Dl 48/2023 (decreto Lavoro), convertito con modificazioni dalla legge 85/2023.
In particolare, la disposizione richiamata interviene a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevedendo la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di Cigs, collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per cause non imputabili al datore di lavoro.
La misura si pone lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dalla provvidenza nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell'attività lavorativa. Il periodo di durata dell'intervento – che si colloca in continuità con il precedente - può coprire l'arco temporale intercorrente dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo di 15 mesi.
Il trattamento è autorizzato in deroga a tutti i limiti di durata – sia complessivi, sia analitici – stabiliti dagli articoli 4 e 22 del Dlgs 148/2015. La deroga riguarda quindi anche l'articolo 22, comma 4, in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere concesse sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma. Alla misura non si applicano nemmeno le disposizioni procedimentali previste dagli articoli 24 e 25 del Dlgs 148/2015, venendo così meno gli obblighi di consultazione sindacale oltre che quelli previsti in materia di termini per la presentazione della domanda. La provvidenza è autorizzata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali su istanza del datore di lavoro entro determinati limiti di spesa, il cui monitoraggio è demandato all'Inps. Proprio per favorire l'attività di controllo finanziario, l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è prevista esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.
L'Istituto ricorda che, in forza di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Fonte: SOLE 24 ORE