Non riducibile l’obbligo formativo dei RLS

Non riducibile l’obbligo formativo dei RLS

  • 14 Giugno 2023
  • Pubblicazioni
Non è possibile ridurre, neppure in modo parziale, la formazione obbligatoria a carico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) prevista dall'articolo 37, comma 11, del Dlgs 81/2008, il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La conferma arriva attraverso la risposta a interpello numero 3 del 2023 espressa dal ministero del Lavoro tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'istante intendeva avere certezza del fatto che potesse intendersi assolto l'obbligo formativo a carico dell'azienda per i lavoratori che rivestono la carica di Rls nel caso in cui si realizzi un'assenza massima di circa 3 ore rispetto alle 32 teoricamente previste dalla norma. Nell'argomentare la risposta all'interpello, oltre a richiamare il generico obbligo formativo posto a carico di tutti lavoratori, non solo Rls, previsto dall'articolo 37 comma 1, il Ministero riporta l’attenzione sul diritto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a ricevere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza e in merito ai rischi specifici negli ambienti di lavoro, così come definita dal comma 10 del medesimo articolo 37.
L'entità di tale formazione obbligatoria, precisa il Ministero, viene fissata dal successivo comma 11, il quale dispone che «le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di Contrattazione collettiva nazionale». Il medesimo comma 11 stabilisce, poi, che la durata iniziale della formazione sia pari a 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, e prevede inoltre che la Contrattazione Collettiva Nazionale, fermo restando il limite minimo di 4 e 8 ore per imprese di dimensioni rispettivamente fino a 15 o superiori a 50 dipendenti, definisca le modalità di effettuazione del relativo aggiornamento periodico. Il Ministero, dunque, nel fornire la risposta, ha indicato chiaramente che la durata dell'obbligo formativo iniziale a carico del Rls, nella misura di 32 ore, sia già esplicitamente previsto dalla norma e che la Contrattazione collettiva nazionale definisce modalità di effettuazione e durata dei corsi formativi. Non sembra quindi potersi ammettere alcuna riduzione dell'obbligo formativo, definito dal Testo unico nella misura nella misura di 32 ore iniziali, a favore dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.