Contestazione disciplinare e richiesta del lavoratore
- 14 Giugno 2023
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Secondo la Cassazione (sentenza 13492/2023), sussiste l'obbligo in capo al datore di esibire i filmati che hanno poi portato al licenziamento disciplinare anche se il lavoratore non ha presentato, in fase di audizione, una richiesta motivata da necessità difensive. Secondo i giudici, stante la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa del lavoratore, deve ritenersi illegittimo il diniego opposto dal datore in ordine alla richiesta di visionare i filmati in sede di audizione nel procedimento disciplinare. In tale procedimento, infatti, sebbene l'art. 7 Stat. Lav. non preveda in capo al datore l'obbligo di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione la documentazione su cui quest'ultima è stata basata, egli è comunque tenuto, in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione i documenti – nel caso deciso i filmati – al dipendente incolpato che abbia richiesto di esaminarli, tenuto conto dell'obbiettiva connessione con la contestazione disciplinare.