Lavoratore e anticipo orario di lavoro
- 14 Giugno 2023
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 18 aprile 2023 n. 10277, ha affermato che il lavoratore non può rifiutarsi di adempiere all'ordine datoriale di anticipare l'orario di lavoro, a meno che l'ordine stesso non risulti contrario ai principi di correttezza e buona fede. La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, ricordato che, essendo il contratto di lavoro un contratto a prestazioni corrispettive, il giudice, qualora una delle parti giustifichi la propria inadempienza adducendo l'inadempimento dell'altra, deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti. In questo contesto, la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore, adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica, può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della categoria di appartenenza ma non può rifiutarsi di eseguirla, senza l'avvallo giudiziale. Il lavoratore è, infatti, tenuto ad osservare le disposizioni datoriali di esecuzione del lavoro, potendo opporsi solo in caso di totale inadempimento del datore o inadempimento talmente grave da incidere in maniera irrimediabile sulle proprie esigenze di vita (cfr. Cass. 836/218). Peraltro, la Corte di Cassazione ha rimarcato che il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa secondo le modalità indicate dal datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare il recesso. Si può, invece, considerare legittimo il rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta datoriale di svolgere compiti aggiuntivi e gravosi nonché ostativi al recupero delle sue energie psicofisiche ed alla cura propri interessi familiari (cfr. Cass. 12094/2018).