Trasferta: il rimborso spese non è soggetto a tassazione

Trasferta: il rimborso spese non è soggetto a tassazione

  • 14 Giugno 2023
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con l'Ordinanza n.14923 del 29 maggio 2023, ha specificato che il rimborso delle spese sostenute dal medico specialista in servizio presso l'Asl per le trasferte fuori dal Comune di residenza, se analitico, ossia riferito ai costi effettivamente sostenuti, non determina alcuna tassazione in capo al dipendente. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate deve rimborsare, al contribuente, le ritenute Irpef, in quanto aveva ritenuto che le somme erogate al medico a titolo di rimborso spese avessero natura retributiva da sottoporre ad imposizione.