Smart working: proroga per fragili e genitori under 14
- 14 Giugno 2023
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In arrivo la proroga al 31 dicembre 2023 dello smart working per i lavoratori fragili ed i genitori di figli di età inferiore a 14 anni. Tra gli emendamenti approvati la settimana scorsa durante i lavori di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, uno riguarda la proroga di sei mesi del lavoro agile in scadenza a fine giugno prossimo. Più specificamente, il diritto all'accesso al lavoro agile – ove le modifiche saranno approvate definitivamente all'esito dei lavori di conversione del decreto – sarà consentito fino a fine 2023 al alcune categorie di lavoratori. Innanzitutto potranno svolgere attività in smart working anche in assenza degli accordi individuali che lo prevedano i lavoratori cd. fragili per la cui individuazione occorre – peraltro senza poca fatica – far ricorso alla lettura dei diversi provvedimenti intervenuti nel corso dell'emergenza pandemica da Covid-19 ed alla successive proroghe disposte dal legislatore. Si tratta infatti di soggetti a cui il legislatore aveva posto particolare attenzione in considerazione del rischio di contagio e delle relative conseguenze che da questo potevano derivarne nella fase più acuta della pandemia ma che, invero, dopo la cessazione dello stato di emergenza appaiono probabilmente sproporzionate rispetto all'effettivo rischio che deriverebbe dallo svolgimento dell'attività lavorativa nel luogo di lavoro (se effettivamente è questa la finalità della proroga). La proroga fino a fine anno riguarda anche i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, i quali hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Tale possibilità – occorre ricordare – è consentita a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.