Omessa risposta alle richieste degli Ispettori del Lavoro

Omessa risposta alle richieste degli Ispettori del Lavoro

  • 14 Giugno 2023
  • Pubblicazioni
L’omessa risposta alla richiesta di notizie del datore di lavoro a fronte di una richiesta formale avanzata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato territoriale del Lavoro ha integrato un reato e su questa linea la Cassazione ha avuto, nel corso degli anni, un atteggiamento univoco. Le notizie non fornite o fornite, scientemente, in maniera errata ed incomplete, comportano per il trasgressore l’arresto fino a due mesi o l’ammenda fino a 516 euro. Con una recente sentenza, la n. 15237 del 12 aprile 2023, la terza sezione penale, sembra aver interpretato la disposizione in senso più garantista affermando che il reato non viene integrato allorquando l’omessa risposta del datore di lavoro, in caso di notificazione avvenuta con lettera raccomandata A/R, si sia perfezionata per compiuta giacenza. Tale indirizzo contrasta con decisioni adottate negli anni passati dalla stessa terza sezione penale (tra tutte, Cass. pen, terza sezione, 27 marzo 2008, n. 12923 ) ove si affermava che non occorreva che la richiesta di notizie fosse consegnata “a mano” al datore di lavoro o al legale rappresentante: anzi, si sosteneva che se il datore di lavoro era una società e destinatario della notifica era un suo legale rappresentante, essa era regolare perché, in questo caso, la persona era posto in condizione di conoscerla e di ottemperare alla richiesta. Quest’ultima poteva, legittimamente, essere inviata con lettera raccomandata che offriva garanzia di accertamento della data di spedizione e di ricezione. Secondo la sentenza citata la richiesta di notizie con lettera raccomandata non è stata conosciuta dal datore, in quanto si è verificata la c.d. “compiuta giacenza”, ossia “un meccanismo che esclude in radice l’effettiva conoscenza da parte del destinatario del contenuto dell’atto notificato”. La compiuta giacenza come situazione “foriera” della presunzione di legale conoscenza è prevista nel nostro ordinamento (e accettata, senza alcun dubbio, dai giudici di legittimità), per le prescrizioni in materia di lavoro ex art. 20 del D.L.vo n. 758/1994 e per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1.bis, del D.L. n. 463/1983 ma la Cassazione sostiene che si tratta di fattispecie non equiparabili a quella prevista dall’art. 4, ultimo comma, della legge n. 628/1961 perché tale ultima disposizione sanziona chi, a fronte di una richiesta circostanziata dell’Ispettorato del Lavoro, omette di rispondere o fornisce una risposta non corrispondente alla realtà. L’effettiva conoscenza della richiesta è necessaria in quanto fonte diretta dell’obbligo sanzionato penalmente. Si tratta, quindi, di funzioni diverse che consentono di essere notificate con raccomandata A/R e con piena validità della compiuta giacenza, in quanto sono indirizzate a soggetti che hanno trasgredito commettendo reati già accertati e, dunque, hanno piena conoscenza della finalità di tali provvedimenti che provengono dalle Amministrazioni competenti e che sono dirette, unicamente, a favorire la non punibilità dei reati stessi.