Indicazioni Inail per la tutela contro gli infortuni

Indicazioni Inail per la tutela contro gli infortuni

  • 6 Giugno 2023
  • Pubblicazioni
Con la Circolare n. 23 del 1° giugno 2023, l’INAIL fornisce alcune indicazioni e precisazioni relative alla tutela contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli RLS, gli RLST (rappresentanti territoriali) e gli RLSSP (i rappresentanti per la sicurezza del sito produttivo). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  Sono previsti specifici diritti all’informazione, alla formazione, alla partecipazione e al controllo, tutti funzionali a realizzare la partecipazione attiva al sistema di valutazione. Dal punto di  vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del RLS di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.  Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai RLS è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda. Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali e gli eventi lesivi accaduti ai RLS che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e, quindi, sono compresi nella tutela assicurativa. Le tutele finora esposte sono applicate anche: 
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che esercita le funzioni del RLS in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali quest'ultimo non sia stato eletto o designato; 
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSSP), nominato in contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri. La tutela assicurativa è esclusa soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire se l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore, ovvero estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questo, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.