Danno da perdita chance: corretta la liquidazione secondo equità

Danno da perdita chance: corretta la liquidazione secondo equità

  • 6 Giugno 2023
  • Pubblicazioni
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15478 del 1° giugno 2023, si è pronunciata relativamente al risarcimento del danno da perdita di chance. 
In particolare, si afferma che la liquidazione dello stesso debba avvenire con valutazione secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla valutazione equitativa del danno, tenendo presente ogni elemento di prova introdotto nel processo ai fini del giudizio prognostico e comparativo necessario.
Nel caso specifico, che riguarda la mancata possibilità di partecipazione ad un concorso pubblico che avrebbe potuto elevare la qualifica della ricorrente, si ritiene corretto l'aver determinato in via presuntiva la perdita di chance nella misura del 30%, avendo tenuto conto del rapporto tra i candidati ammessi alla prova e il numero di vincitori del concorso: si tratta di un criterio residuale, utilizzabile qualora non siano disponibili elementi per valutare come sarebbe stato l'esito qualora la selezione fosse stata correttamente eseguita.