D. lavoro: sorveglianza sanitaria estesa ma con minori certezze

D. lavoro: sorveglianza sanitaria estesa ma con minori certezze

  • 5 Giugno 2023
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Il decreto Lavoro (Dl 48/2023) amplia l'obbligo di nomina del medico competente non solo alle ipotesi già previste dalla legge, ma anche «qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28» del Dlgs 81/2008. La novità normativa estende l'obbligo di nomina del medico competente a ipotesi rimesse alla valutazione dei rischi elaborata dal datore di lavoro, ma secondo la nota depositata al Senato, il decreto legge «rende chiara l'intenzione di estendere la sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge», dato che non avrebbe senso nominare un medico che non possa svolgere tale attività. Tuttavia l'estensione della sorveglianza si scontra con il quadro normativo vigente, perché l'articolo 41, comma 3, lettera c) del Dlgs 81/2008 non consente le visite mediche nei casi vietati dalle leggi, tant'è che sono previste sanzioni per il datore di lavoro e per il medico competente. Oltre al fatto che la sorveglianza sanitaria opera in deroga al divieto generale di accertamenti sulla idoneità e sulla infermità del dipendente contenuto nell'articolo 5 della legge 300/1970. Peraltro il nuovo quadro normativo comporta che il medico competente debba essere coinvolto nella valutazione dei rischi ai fini della necessità o meno della sorveglianza sanitaria, con eventuale individuazione dei casi, che potrebbero estendersi notevolmente, in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in deroga all’articolo 5 della legge 300/1970. Ciò a sua volta potrebbe avere ricadute in ambito di privacy e sui giudizi di inidoneità alle mansioni quale conseguenza dell'aumento degli elementi presi in considerazione.