Codatorialità e comunicazione di infortunio

Codatorialità e comunicazione di infortunio

  • 29 Maggio 2023
  • Pubblicazioni
Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l'attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi). Lo rende noto l'INAIL, con un Comunicato del 24 maggio 2023. Il ministero del Lavoro (DM 29 ottobre 2021 n. 205), ha disciplinato le modalità operative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito del contratto di rete. La codatorialità presuppone l'utilizzo, da parte delle imprese della rete, della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete. Nell'ambito del contratto di rete l'impresa indicata come “datore di lavoro di riferimento” è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra i quali, in caso di evento lesivo occorso al lavoratore in codatorialità, l'invio delle denunce di infortunio e di malattia professionale. L'INAIL, con Circ. 3 agosto 2022 n. 31, ha fornito le indicazioni operative riguardanti la compilazione dei modelli per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e la tempistica di queste, i profili previdenziali e assicurativi, il regime di solidarietà dei codatori di lavoro per l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro, nonché l'ambito applicativo delle medesime disposizioni. Le prestazioni spettanti al lavoratore in codatorialità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sono quelle previste per gli altri lavoratori assicurati. Per il calcolo delle prestazioni economiche assume rilevanza l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività.