Gestione del congedo parentale all'80%

Gestione del congedo parentale all'80%

  • 24 Maggio 2023
  • Pubblicazioni
Il mese di congedo parentale indennizzato all’80% si presenta di difficile gestione per i datori di lavoro che non posseggono tutte le informazioni utili per poterlo serenamente riconoscere. Nonostante i numerosi chiarimenti e precisazioni fornite dall’Inps con la circolare 45/2023, permangono dubbi operativi per le aziende. In primo luogo, dalle recenti indicazioni amministrative emerge che, nonostante la misura introdotta dall’ultima legge di Bilancio sia in vigore dal 1° gennaio 2023, il conguaglio delle indennità anticipate dal datore potrà essere effettuato solo a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2023, che dovrebbe coincidere con gli eventi verificatisi dal 1° luglio. Infatti i nuovi codici evento e conguaglio da esporre in uniemens saranno utilizzabili solo da luglio, mentre per i periodi precedenti (eventualmente oggetto di regolarizzazione) si utilizzeranno ancora i vecchi codici. Da qui sorge il dubbio di come gestire i periodi pregressi da gennaio e giugno per quei dipendenti con dritto all’indennizzo all’80 per cento. Ugualmente, non riconoscerlo, rischia di generare imbarazzo nei rapporti con i dipendenti, considerate le loro difficoltà nel comprendere le conseguenze amministrative delle novità normative. L’altro grande interrogativo che le aziende si pongono, è come essere ragionevolmente sicuri che il lavoratore abbia diritto all’indennità all’80 per cento. Infatti nella circolare 45/2023 l’Inps ha chiarito che il congedo è fruibile in via esclusiva da un genitore o in modo ripartito tra i due (anche in contemporanea), purché ricada in uno dei tre mesi “non trasferibili” riservati a ciascuno di essi. Quello che conta è il criterio cronologico, in base al quale il genitore, che per primo richiede e fruisce del congedo, ha diritto all’80 per cento. Ma nella versione attuale della domanda, che non è stata oggetto di aggiornamento, il datore non rinviene elementi da cui è possibile desumere se il congedo è già stato riconosciuto da un precedente datore di lavoro o da quello dell’altro genitore.