Assegno di inclusione con bonus fino a 24 mesi

Assegno di inclusione con bonus fino a 24 mesi

  • 11 Maggio 2023
  • Pubblicazioni
Con l'intento di reinserire tali soggetti nel mercato del lavoro, l'articolo 10 del decreto prevede un incentivo di cui potranno beneficiare i datori di lavoro che assumeranno percettori dell'assegno di inclusione. Le assunzioni premiate potranno avvenire a tempo indeterminato, a termine, a tempo pieno o parziale. Sono agevolati anche i contratti di apprendistato per cui la norma non specifica la tipologia e quindi dovrebbero esse ammesse tutte le tre forme previste. L'incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda per 12 mesi, con un tetto massimo di 8.000 euro annui, che vanno rapportati al mese. Qualora l'assunzione avvenga con contratti a termine o stagionali (full o part time), l'aiuto viene riconosciuto sempre per 12 mesi ma non oltre la scadenza del contratto, e si riduce al 50% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 4.000 euro annui, anch'essi riparametrabili a mese. L'agevolazione non riguarda i premi dovuti all'Inail. Sono ammesse anche le stabilizzazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. In tal caso si prevede che la durata massima dell'agevolazione, in cumulo, non superi i 24 mesi. L'agevolazione spetta solo se l'azienda inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), istituito dall'articolo 5 del decreto. Tra le condizioni imposte dalla legge per ottenere l'incentivo figura anche il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Si tratta della regolarità contributiva (certificata dal possesso del Durc) ma anche dell'impossibilità di fruire degli esoneri da parte di chi non rispetta i Ccnl, ovvero non è in regola con alcune disposizioni previste in materia di sicurezza e lavoro. Restano fuori dalla nuova assunzione agevolata anche i datori di lavoro che non sono in regola con l'obbligo di assunzione delle persone diversamente abili, previsto dall'articolo 3 della legge 68/1999, a meno che non si tratti dell'assunzione di un percettore dell'assegno di inclusione che risulti iscritto nelle liste della stessa legge 68/1999. Sul punto la norma è generica: sarà necessario delineare più precisamente i confini in cui deve operare l'esclusione, individuando le situazioni in cui il datore di lavoro - pur avendo rispettato gli adempimenti previsti in materia - non sia riuscito oggettivamente a soddisfare l'obbligo. Infine, il provvedimento introduce una norma sanzionatoria prevedendo che, in caso di licenziamento del lavoratore portatore delle agevolazioni, intervenuto nei 2 anni (24 mesi) seguenti l'assunzione, il datore di lavoro deve restituire l'esonero di cui ha beneficiato, maggiorato delle sanzioni civili. La penalizzazione non si applica in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Il nuovo incentivo – che rientra nella disciplina degli aiuti “de minimis” - è compatibile e cumulabile con quelli previsti per le assunzioni/stabilizzazioni di giovani, che hanno meno di 36 anni e di donne in particolari situazioni anagrafiche e occupazionali (articolo 1, commi 297 e 298 della legge di bilancio del 2023). Nel decreto Lavoro, la compatibilità e la cumulabilità sono garantiti anche con riferimento alle agevolazioni concesse a fronte di soggetti con disabilità intellettiva e psichica previste dalla legge 68/1999.