Incentivo per chi assumerà i percettori di assegno di inclusione

Incentivo per chi assumerà i percettori di assegno di inclusione

  • 11 Maggio 2023
  • Pubblicazioni
Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, art. 10) ha introdotto un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, concesso per la sottoscrizione con i percettori del nuovo Assegno di inclusione di un contratto di lavoro subordinato: 
- a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato; 
- a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. Sono esclusi dallo sgravio i premi e i contributi da versare all’INAIL.  Per quanto riguarda le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico per 12 mesi nel limite massimo di 8.000 euro su base annua. Nel caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, invece, i datori di lavoro saranno esonerati dal versare il 50% dei contributi, sempre per 12 mesi, nel limite di 4.000 euro su base annua. Sono previsti anche contributi, pari al 30% dell’incentivo massimo annuo, in favore delle agenzie per il lavoro, per ogni persona assunta in seguito all’attività di mediazione effettuata tramite la piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva. Il bonus assunzione è riconosciuto solamente ai datori di lavoro che hanno inserito l’offerta di lavoro nel SIISL, cioè il nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, che sarà realizzato per consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione. Se il beneficiario dell’assegno viene licenziato nei 2 anni successivi all’assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire l’incentivo fruito più la maggiorazione delle sanzioni civili. Sono esclusi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.