Sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi medico competente
- 9 Maggio 2023
- Pubblicazioni
Il Decreto Lavoro interviene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le novità, maggiori compiti al medico competente, più tutele per i lavori aventi ad oggetto opere edili e un maggior controllo dell'attività formativa sulla sicurezza, anche per il datore di lavoro.
Il primo articolo oggetto di modifiche è stato l'art. 18 del D. Lgs. 81/08 rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Le modifiche vanno ad ampliare il campo di azione relativo alla figura del medico competente, i cui compiti non sono più relegati alla sola sorveglianza sanitaria prevista dal TUSL ma, si diversificano in relazione all'azienda, al tipo di lavorazioni eseguite attraverso una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa con l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. Il secondo articolo oggetto di modifiche è l'art. 21 del D. Lgs. 81/08 rubricato “Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”. Le modifiche hanno comportato l'aggiunta alla fine del comma 1, lettera a) del seguente periodo: “nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”. La nuova formulazione della lett. a) alle precedenti tutele previste dal titolo III, ovvero l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali aggiunge le tutele del titolo IV avente ad oggetto i cantieri temporanei o mobili inserendo tutti i lavori aventi ad oggetto opere edili. L'art. 25 rubricato “Obblighi del medico competente” è uno di quelli che ha subito le modifiche più corpose. Con la riforma del presente articolo la figura del medico competente assume finalmente un ruolo centrale nell'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il legislatore, con la riforma degli artt. 18 e 25 ha voluto evidenziare l'importanza della figura del medico competente ampliando i suoi compiti e, le relative responsabilità, e soprattutto, colmando un vuoto normativo con l'inserimento all'interno dell'art. 25, comma 1, delle lett. e bis), e n bis). Con la prima si è voluto creare un vero e proprio fascicolo sanitario del lavoratore che, nel caso in cui nel corso della sua attività lavorativa dovesse cambiare lavoro, circostanza oramai all'ordine del giorno, all'atto della nuova assunzione e della relativa visita medica verrà richiesto, dal medico competente, al precedente datore di lavoro al fine di valutare il nuovo giudizio di idoneità per le mansioni assegnate. Invece con l'inserimento della lett. n bis), nell'ottica del nuovo ruolo centrale assegnato al medico competente si è stabilito che in caso di sua assenza prolungata deve comunicare il nominativo di un sostituto, come del resto avviene per i medici di base, al fine di assicurare una continuità assistenziale sui luoghi di lavoro. Il quarto articolo oggetto di modifiche è l'art. 37 del D. Lgs. 81/08 rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”. L'oggetto della modifica ha interessato il comma 2, che regola la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (…) Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire. In particolare, alla lett. b) che prevedeva l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa è stata aggiunta la nuova lett. b bis) la quale recita:
“b bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”. L'intenzione del legislatore è quella di puntare in maniera decisa sulla formazione dei lavoratori perché un lavoratore formato ed informato dei rischi connessi al proprio lavoro ha meno possibilità di infortunarsi.