Ampliate le prestazioni occasionali

Ampliate le prestazioni occasionali

  • 8 Maggio 2023
  • Pubblicazioni
Il decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 n. 48, art. 37) interviene in materia di prestazioni di lavoro occasionale in riferimento a specifici settori produttivi. La disciplina generale riguarda le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi di importo non superiore a: 
- 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 
- 10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori; 
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. 
I limiti sono riferiti ai compensi al netto di contributi, premi e costi di gestione. A condizione che il prestatore autocertifichi la propria condizione all’atto della registrazione sulla piattaforma informatica, sono computati al 75% del loro ammontare i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità, giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi anche universitario, disoccupati che abbiano reso la DID, percettori di prestazioni di sostegno al reddito o di reddito di inclusione REI). La novità introdotta dal decreto Lavoro riguarda i settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento per i quali l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali è elevato da 10.000 a 15.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori. Sempre per i medesimi settori è stata introdotta una modifica al divieto di utilizzo. Secondo la disciplina generale, è vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; tale limite è elevato a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, che pertanto possono ricorrere alle prestazioni occasionali anche se hanno più di 10 lavoratori subordinati, purché non più di 25.