Tre strumenti al posto del reddito di cittadinanza

Tre strumenti al posto del reddito di cittadinanza

  • 3 Maggio 2023
  • Pubblicazioni
Dal 1° gennaio verranno cancellati il reddito e la pensione di cittadinanza, sostituiti da tre strumenti: l’Assegno di inclusione per il sostegno contro la povertà di nuclei con disabili, minori, over60, che riceveranno importi analoghi (500 euro di sussidio moltiplicato per la scala di equivalenza più un contributo all’affitto di 280 euro al mese) per una durata di 18 mesi, rinnovabile per periodi di 12 mesi, dopo uno stop di 1 mese. Se, invece, il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza il sussidio è fino a 630 euro mensili (moltiplicati per la scala di equivalenza) con 150 euro di contributo all’affitto. Il terzo: dal 1° settembre debutta lo Strumento di attivazione, quale misura di politica a sostegno dell’occupabilità, che prevede l’erogazione di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi mentre si partecipa a progetti formativi, di qualificazione o riqualificazione professionale, orientamento. La richiesta va fatta on line all’Inps, ma per ricevere il beneficio economico il richiedente deve effettuare l’iscrizione presso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa e sottoscrivere un patto di attivazione digitale, autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione. Per dichiarazioni o documenti falsi o attestanti situazioni non vere, scatta la reclusione da 2 a 6 anni: i controlli sono affidati all’Ispettorato nazionale del lavoro, al personale ispettivo dell’Inps e alla Guardia di finanza. Cambia la definizione dell’offerta di lavoro che, se rifiutata, fa perdere il sussidio. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare in tutta Italia un rapporto a tempo indeterminato; un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio; un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; quando la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3mila euro lordi annui. Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Per i datori che assumono a tempo indeterminato beneficiari dell’Assegno di inclusione è previsto un incentivo per 12 mesi al 100%, fino a 8mila euro l’anno. Se si stabilizza un contratto a termine lo sgravio sale a 24 mesi. Se il contratto è a termine o stagionale l’incentivo di 12 mesi è al 50% fino a 4mila euro l’anno. Per gli “occupabili” del Rdc il sussidio quest’anno dura solo 7 mesi e salta la previsione dell’obbligo di formazione per 6 mesi, mentre tra i “non occupabili” per i quali l’integrazione al reddito dura fino a dicembre entrano i nuclei “fragili”, con disabili, minorenni, over 60.