Tirocini formativi e profili di costituzionalità
- 21 Aprile 2023
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La L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), nel dichiarato tentativo di prevenire forme di utilizzo patologico e peggio ancora abusivo di questo importante istituto (che dovrebbe costituire una porta di ingresso al mercato del lavoro), ha cercato di ridisegnarne i confini.Ovviamente, considerato l'intreccio di competenza legislative in materia derivante dall'art. 117 Cost., la Legge di Bilancio non ha potuto dar luogo ad una integrale riscrittura della normativa, ma ne ha demandato l'attuazione ad un accordo tra Stato e regioni (da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), che tuttavia avrebbe dovuto tenere conto di alcuni criteri direttivi per nulla banali. Dalla lettura della Legge di Bilancio emergeva in modo netto la scelta del legislatore statale di ridisegnare la normativa sui tirocini in ottica di prevenzione degli abusi, piuttosto che nel senso di valorizzarne le virtù e le potenzialità come strumento di contrasto alla disoccupazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 14 aprile 2023, ha dichiarato incostituzionale il comma 721 della Legge di Bilancio 2022, nella parte in cui il legislatore statale ha stabilito che la revisione della disciplina ad opera della Conferenza Stato-regioni debba avvenire "secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale". La disposizione in esame secondo la Consulta è suscettibile di dare luogo ad una illegittima invasione di campo del legislatore statale su una materia (come la “formazione professionale”) che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva delle regioni; pertanto, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con l'art. 117, comma 4 della Costituzione. Questo approdo a ben vedere è del tutto in linea con quanto la stessa Corte aveva sancito con la sentenza n. 287/2012, quando era stata dichiarata l'incostituzionalità di una disposizione statale che limitava la promozione dei tirocini extracurricolari unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Anche in quel caso, la Consulta aveva rimarcato la differenza che intercorre tra la materia della “formazione professionale” – che riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi, e che è riservata alla competenza legislative delle regioni – e la “formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – che, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile, materia di competenza statale (cfr. anche Corte cost. 287/2012). Con una sorta di eterogenesi dei fini, la Corte costituzionale – con la sentenza n. 70 del 2023 – ha espunto dal nostro ordinamento una delle innovazioni più osteggiate della riforma del 2022, quella che avrebbe consentire l'attivazione dei tirocini extracurriculari solo in favore di “soggetti con difficoltà di inclusione sociale” (e che per molti, come già detto, avrebbe facilmente portato alla sostanziale cancellazione dell'istituto). Se la norma in esame non esiste più, infatti, lo dobbiamo esclusivamente ad una questione attinente al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni: in altri termini, non è stata “bocciata” la scelta di politica legislativa adottata in sede parlamentare; semplicemente, la Corte costituzionale ha sancito che non può essere lo Stato, da solo, a dettare le scelte di politiche legislative in materia di tirocini, tanto più con disposizioni così vincolanti e incisive.