Volontari autonomi del soccorso alpino, l'indennità
- 24 Aprile 2023
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Nel 2023 l'indennità compensativa spettante ai volontari lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti per svolgere operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni (esclusi gli interventi e/o i riposi effettuati in giorni non lavorativi), è pari a 2.261,40 euro. È quanto stabilito dal decreto del ministro del Lavoro n. 61, pubblicato il 13 aprile sul sito del Ministero. Le operazioni in questione sono riferite a interventi alpinistici o speleologici nei confronti di soggetti infortunati o in stato di pericolo, recupero dei caduti e ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale (Dm 378/1994). L' indennità si calcola in base alla retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria e compete anche ove il soccorso o l'esercitazione abbiano impegnato il volontario per un periodo inferiore a quello lavorativo. Spetta inoltre per il giorno successivo, purché ovviamente lavorativo, se dette operazioni si siano protratte oltre otto ore; per il giorno successivo, purché lavorativo, in caso di interventi di soccorso notturni (oltre le ore 24), in conseguenza del maturato diritto al riposo. Il calcolo dell'importo si effettua dividendo la retribuzione mensile per 22 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel caso in cui la suddetta attività sia svolta nell'arco di sei giorni per settimana. La liquidazione è subordinata alla presentazione di una apposita domanda all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (Modulo Inl 16, disponibile sul sito dell'Ispettorato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la operazione di soccorso o l'esercitazione (per i volontari dipendenti l'indennità è invece anticipata dal datore, salvo rimborso). La domanda dovrà contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione nonché l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata.