Riconoscimento danno da stress

Riconoscimento danno da stress

  • 27 Aprile 2023
  • Pubblicazioni
Per l'accertamento della sussistenza di danni conseguenti a mobbing non è sufficiente allegare una documentazione medica che indichi come «verosimile» la natura lavorativa di una patologia, soprattutto se questa si limita a riportare circostanze riferite dal lavoratore; è necessario fornire elementi di prova aggiuntivi, senza i quali il danno non può ritenersi provato. Il Tribunale di Cosenza (sentenza 557/2023), con questa rigorosa interpretazione sull'onere della prova, respinge la domanda formulata da una lavoratrice volta a ottenere il risarcimento dei danni biologici e materiali subiti, a suo dire, come diretta conseguenza di una condotta mobbizzante. Il Tribunale ha rigettato la richiesta della lavoratrice, partendo dalla considerazione che la domanda proposta risultava eccessivamente generica. La sentenza rileva, in particolare, che la presunta condotta vessatoria viene descritta nel ricorso introduttivo del giudizio in modo generico, in contrasto con la necessità, espressa dalla giurisprudenza, di definire con precisione quali sono i comportamenti posti in essere, con intento persecutorio, contro la vittima del mobbing in modo ripetuto nel tempo. Altrettanto generica, secondo il Tribunale, risulta la prova del collegamento (il cosiddetto nesso eziologico) tra la condotta mobbizzante e il danno alla salute. Per provare tale collegamento la lavoratrice si era, infatti, limitata a chiedere al giudice di disporre una Ctu che accertasse e quantificasse la sussistenza di tali lesioni; la richiesta è stata rigettata dal Tribunale in quanto avrebbe avuto la finalità, inammissibile, di verificare circostanze non provate con altri mezzi. In particolare, la sentenza critica in maniera serrata la documentazione medica prodotta dalla lavoratrice, ritenuta del tutto inadeguata a dimostrare l'origine lavorativa della sindrome depressiva di cui soffriva. Il giudice fa notare come, in questa certificazione medica, il riferimento all'ambiente lavorativo viene solo riferito dalla paziente al medico; solo occasionalmente, in un certificato, il collegamento tra la patologia e lo stress lavorativo viene definito «verosimile», senza ulteriori elementi e spiegazioni.