Legittima la penale per blindare la data di entrata in servizio

Legittima la penale per blindare la data di entrata in servizio

  • 28 Aprile 2023
  • Pubblicazioni
È valida la clausola penale apposta a una lettera di assunzione nella quale le parti hanno previsto che se il dirigente, «per motivi a lui imputabili», non avesse preso effettivo servizio entro la data concordata di inizio del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto versare un risarcimento di importo equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso stabilito in ipotesi di licenziamento. Poiché le parti del contratto di assunzione hanno posticipato la decorrenza del rapporto di lavoro a una data futura e legato la penale alla mancata “presa di servizio” da parte del dirigente entro la data concordata, la comunicazione di quest’ultimo di non voler dare inizio alla prestazione comporta l’applicazione delle conseguenze risarcitorie previste.  Nella lettera di assunzione che posticipa la data di decorrenza del rapporto a un momento futuro, la funzione della penale è di proteggere l’affidamento del datore di lavoro sul rispetto dell’effettivo inizio della prestazione del dirigente. In tale contesto, la penale costituisce libera espressione dell’autonomia negoziale delle parti, secondo l’articolo 1322 del Codice civile e rispetto a essa non sono applicabili le limitazioni che discendono, a seguito della costituzione del rapporto, dalle norme speciali del diritto del lavoro. Il Tribunale di Forlì (sentenza del 21 marzo 2023) ha espresso questi principi nella controversia che ha preso impulso dalla notifica del decreto ingiuntivo ottenuto da una società per l’indennizzo previsto dalla clausola penale (oltre 100mila euro) per mancata presa di servizio da parte del dirigente. Il Tribunale afferma che la comunicazione di quest’ultimo si collocava in un momento precedente l’inizio effettivo del rapporto di lavoro, ragion per cui essa non poteva «assumere il valore di recesso in corso di rapporto». In tale contesto, la previsione della penale è espressione dell’autonomia negoziale delle parti, che hanno inteso tutelare l’interesse della società con la previsione di un risarcimento forfettario del danno