Premi produttività e risultato incrementale

Premi produttività e risultato incrementale

  • 16 Aprile 2023
  • Pubblicazioni
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 182-189, della legge 208/2015, la detassazione si applica ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di determinati criteri, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Su questa materia la prassi delle Entrate ha fornito diversi pareri che costituiscono le linee guida da seguire per la corretta applicazione dei premi: ricordiamo, infatti, che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile di questa condotta. In primo luogo, riguardo agli indicatori incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, il Dm Lavoro-Economia del 25 marzo 2016 ne rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve quindi prevedere parametri di misurazione e verifica degli incrementi, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo stesso, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Per il corretto metodo di individuazione dei target incentivanti, l’agenzia delle Entrate, con l’interpello 130/2018 e la risposta 550/2020, ha ribadito che al momento della stipula del contratto collettivo i risultati da ottenere non devono essere certi (in questo senso anche la risoluzione 36/E/2020) e che, al termine del periodo previsto dal contratto (cosiddetto periodo congruo), ovvero di maturazione del premio, dovrà essere verificato l’incremento di uno degli obiettivi indicati nel contratto, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. Proprio sul tema del periodo di misurazione, le circolari 28/E/2016 e 5/E/2018 hanno affermato che la valutazione della durata dell’arco temporale in cui misurare i parametri incentivanti è rimessa alla contrattazione collettiva: in ogni caso, il beneficio fiscale può applicarsi purché i criteri di misurazione siano stati determinati con ragionevole anticipo rispetto a una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Venendo invece al concetto di incrementalità, l’interpello 270/2021 ha chiarito come – ai fini della detassazione – sia necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti, appunto, incrementale rispetto a quello del precedente periodo: la conseguente applicazione di questo principio porta, nella pratica e salvo casi particolari, a escludere la tassazione agevolata in via continuativa. Ad esempio, se le parti in un’intesa collettiva stabiliscono di misurare e verificare il fatturato in un periodo congruo di un anno e stabiliscono che il dato da superare sia 200 anche a fronte di un fatturato dell’anno precedente pari a 250, nell’ipotesi di fatturato nel periodo di competenza pari a 230, il premio erogato non può usufruire del regime agevolativo poiché 230 non è un valore incrementale rispetto al valore consolidato nel periodo precedente, pari a 250. Si ricorda infine, che l’ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata è quella che i contratti collettivi premiali siano depositati telematicamente, attraverso il portale Cliclavoro, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Dm del 25 marzo 2016.