Datore di lavoro responsabile per i rischi occulti

Datore di lavoro responsabile per i rischi occulti

  • 14 Aprile 2023
  • Pubblicazioni
La valutazione dei rischi rappresenta l'obbligo fondamentale del datore di lavoro per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, sotto il profilo della salute e della sicurezza. Lo stesso si rinviene, anche se in modo un po’ velato, nell'articolo 2087 del Codice civile, ma è all'interno del Dlgs 81/2008, che il legislatore, sulla base dei principi comunitari, lo ha enfatizzato. In particolare, l'articolo 28 ha fatto proprio quello della universalità, ossia tale valutazione deve riguardare «tutti i rischi» (comma 1); proprio la portata così ampia di siffatto principio determina, però, il problema di definire quali siano gli esatti confini di tale obbligo – anche per le evidenti ricadute sul piano della responsabilità penale – soprattutto in ordine ai cosiddetti "rischi occulti" di cui recentemente la Corte di cassazione, sezione IV penale, con l'interessante sentenza 9450 del 07 marzo 2023, è tornata a occuparsi. La Cassazione, nel confermare la condanna inflitta, ha evidenziato la sussistenza del profilo di colpa dell'imputato, inerente all'omessa predisposizione di un idoneo Dvr con riferimento «allo specifico rischio connesso all'attività di stoccaggio di travi previo spacchettamento» e la Corte di appello a suo avviso «ha coerentemente e logicamente fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato proprio sull'inidoneità del Dvr con riferimento al rischio specifico, concretizzatosi nell'evento lesivo, recuperandone la valenza sostanziale di documento preordinato all'individuazione dei rischi volta alla concreta adozione di misure di prevenzione e protezione». Nel confermare, pertanto, che il Dvr non è soltanto un "pezzo di carta" ma, al contrario, ha una valenza sostanziale sul piano prevenzionale, la Cassazione, nell'escludere la sussistenza di una condotta del lavoratore abnorme, ma solo imprudente, ha condiviso le conclusioni della Corte d’appello, la quale ha escluso che il fattore occulto, consistente nell'errata legatura del pacco di travi da parte del fornitore, e la condotta colposa del lavoratore, pur inseritisi nella seriazione causale dell'evento, abbiano interrotto il nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento. In merito, viene anche fatto rilevare che «tanto il fattore occulto quanto la condotta del lavoratore, a giudizio della Corte territoriale, non hanno difatti attivato un rischio eccentrico rispetto a quello che era nella specie chiamato a governare il datore di lavoro; evento che, peraltro, è stato ritenuto concretizzazione del rischio non considerato nel Dvr». Pertanto, sotto tale profilo la giurisprudenza ancora una volta conferma il dovere del datore di lavoro di valutare i rischi «per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l'infortunio di un dipendente» (Cassazione penale 12257/2016).