Attività stagionali e deroga ai contratti a termine
- 14 Aprile 2023
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La Corte, con l'ordinanza 9212 del 03 aprile 2023, prende le mosse dalla differenziazione tra il concetto di normale attività dell'impresa e quello di stagionalità della stessa. Evidenziano, infatti, gli Ermellini come, il primo, è in sostanza ciò che il singolo imprenditore, nell'esercizio poteri suoi propri (artt. 2082,2086,2555 c.c.), ha stabilito come scopo oggettivo del suo operare, dovendo egli, pertanto, strutturare l'azienda ed impiantare la relativa organizzazione del lavoro con specifica aderenza a tale fine operativo, onde assicurarne l'adeguato funzionamento. L'attività stagionale, invece, può definirsi “aggiuntiva” rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l'attività lavorativa che vi corrisponde, potendo altresì essere riferita, oltre che all'attività imprenditoriale nel suo complesso, anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, se connessa all'esigenza di una sua limitazione temporale. Ancor diverse, invece, non possono che ritenersi le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda che si presentano ricorrenti in determinati periodi dell'anno, rientrano questi nella nozione delle c.d. punte di stagionalità che vedono un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi. Ebbene, per la Suprema Corte, nonostante il mutato quadro normativo della disciplina dei contratti a tempo determinato, resta sempre valida l'affermazione per la quale nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva. A ciò si aggiunga come lo stesso DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e ss.mm., cui fa riferimento la previsione collettiva per definire le attività stagionali, contiene un'elencazione tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica, delle attività da considerarsi stagionali, ponendosi così quale conferma di una necessaria tipizzazione ed una chiara identificazione dell'attività stagionale, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività. La disposizione, dunque, secondo gli Ermellini, più che essere nulla per contrasto ad una norma imperativa, risulta inidonea a dar corpo alla delega operata dalla disposizione di legge, poiché non contiene alcuna specificazione di quali siano le attività che devono essere ritenute stagionali in quanto preordinate ed organizzate per l'espletamento limitato ad una stagione.