Il Bonus asilo nido 2022 entro il 30 giugno 2023
- 13 Aprile 2023
- Pubblicazioni
Prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della documentazione attestante il diritto a percepire, per l'anno 2022, il contributo spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati, e per l'utilizzo di forme di supporto presso l'abitazione a favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie.
La comunicazione ufficiale giunge dall'Inps attraverso il messaggio 1346 del 11 aprile 2023, il quale consentirà ai genitori interessati di beneficiare di una proroga del termine per la presentazione delle istanze, e per l'invio della relativa documentazione, originalmente fissata al 1° aprile 2024 dal messaggio 925 del 25 febbraio 2022. La domanda del contributo previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 232/2016, deve essere presentata all'Inps da parte del genitore che sostiene l'onere, indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica oggetto di rimborso. Alla domanda occorre allegare la documentazione attestante la spesa effettuata; per tale ragione il bonus riconosciuto non potrà eccedere comunque il limite del costo sostenuto dall'istante. Confermando le indicazioni in precedenza fornite, l'Inps conferma che non potranno essere oggetto di rimborso le spese per servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre o post scuola.
Sul punto si ricorda che la domanda di contributo per l'utilizzo di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore, oppure dell'affidatario, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un'attestazione, rilasciata da un pediatra, che dichiari per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. L'importo di beneficio spettante per il 2022 viene determinato in funzione dell'attestazione Isee nelle seguenti misure: 3mila euro in caso di Isee fino a 25mila euro, 2.500 euro in caso di Isee fino a 40mila euro, 1.500 euro in caso di superamento di 40mila euro oppure in caso di attestazione con difformità