Somministrazione di lavoro e temporaneità

Somministrazione di lavoro e temporaneità

  • 13 Aprile 2023
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Il reiterato invio in missione di un lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice in un periodo di tempo limitato elude il carattere temporaneo della somministrazione. Le esigenze rispondono ad un bisogno ordinario di manodopera. La Corte d'Appello di Milano (con la sentenza n. 162 del 20 marzo 2023) innanzitutto, ritiene pacifico che il lavoratore abbia prestato presso l'azienda utilizzatrice la medesima attività lavorativa, con identico inquadramento contrattuale, per 33 mesi di lavoro effettivo in arco temporale di 46 mesi. La successione dei contratti di somministrazione e le relative proroghe dimostrano, a suo avviso, che l'attività lavorativa è stata svolta in maniera continuativa, venendo sospesa solo in coincidenza con i periodi feriali. Pertanto, le esigenze sottese al ricorso alla somministrazione non si possono considerare “temporanee”, rispondendo ad un bisogno ordinario di manodopera, “come, del resto, comprovato anche dati percentuali (…) forniti dall'azienda sull'uso dei lavoratori somministrati”. E lo stesso tenore letterale dei contratti di lavoro non consente di comprendere quale fosse, all'epoca, l'effettiva esigenza temporanea che aveva indotto l'azienda a ricorrere alla somministrazione reiterata del lavoratore. Le ragioni indicate nei contratti recano causali stereotipate e tra loro ripetitive. In questo contesto, la Corte d'Appello ritiene non rilevante la circostanza addotta dalla società secondo cui non era stato superato il limite di 44 mesi fissato dal CCNL di settore per l'impiego di lavoratori somministrati. Ciò in quanto, l'indicazione di tale limite “può essere considerato un parametro di riferimento per la valutazione dell'abusività del ricorso alla somministrazione (…) e non vale ad escludere il potere dell'interprete di ravvisare l'abuso, secondo i criteri interpretativi dettati dalla Suprema Corte anche ove il limite contrattuale non venga superato”. In ogni caso ad avviso della Corte distrettuale il limite in questione non prevede un arco temporale di riferimento diverso da quello della vita lavorativa del dipendente. E, nel caso di specie, i 33 mesi di lavoro effettivo risultano essere concentrati in un arco temporale inferiore a 4 anni, ad ulteriore dimostrazione “dell'impossibilità di qualificare come genuinamente temporanee le esigenze sottese ad un così massiccio ricorso alla somministrazione in periodo di tempo limitato”. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte d'Appello di Milano ritiene costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time tra le parti a decorrere dalla stipulazione dell'ultimo contratto (dal 2016), con inquadramento del lavoratore nel III livello operai di cui al CCNL della piccola e media impresa metalmeccanica.