Lo scarso rendimento integra il giustificato motivo
- 13 Aprile 2023
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La Cassazione, con Ordinanza n. 9453 del 6 aprile 2023, stabilisce che si tratta di recesso per giustificato motivo, non per giusta causa, il licenziamento del dipendente a causa dello scarso rendimento lavorativo. Il datore deve dimostrare che vi è stato, da parte del dipendente, un inadempimento degli obblighi contrattuali, almeno a titolo di colpa. Lo scarso rendimento è una fattispecie che va sussunta nella risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 c.c.