La decadenza del provvedimento di sospensione, per effetto del decreto di archiviazione che determina l'estinzione in via amministrativa delle violazioni prevenzionistiche accertate, permette al datore di lavoro di riprendere l'attività lavorativa, anche senza aver ottenuto la revoca del provvedimento. Questo il chiarimento dell'Inl fornito con la nota prot. 642 del 06 aprile 2023.
L'articolo 14 del Dlgs 81/2008 ha previsto, tra le condizioni per l'adozione del provvedimento di sospensione, il riscontro di una delle 13 ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, elencate nell'allegato I al Tuls. V. In caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con ripresa dell'attività lavorativa senza aver ottenuto la revoca, l'articolo 14, al comma 15, prevede la pena dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, il comma 11 dell'articolo 14 richiede il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, eventualmente anche in due soluzioni pagando subito il 20% e l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dall'istanza di revoca.
Il successivo comma 16 prevede espressamente che «l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)». Ne deriva che qualora il blocco dell'attività sia stato determinato esclusivamente da motivi di salute e sicurezza, l'eventuale estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni che hanno portato alla sospensione e la conseguente emissione del relativo decreto di archiviazione da parte del Giudice penale, determinano il venire meno del provvedimento sospensivo. Naturalmente, tutto ciò non opera laddove la sospensione sia determinata anche da motivi di lavoro irregolare, contestualmente riscontrato. In questo caso, infatti, il provvedimento di sospensione rimane comunque operativo e sarà necessario procedere con la sua revoca se il datore di lavoro intende riprendere l'attività lavorativa. Infine, nell'ipotesi di un provvedimento revocato mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta, l'eventuale adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale non fa venire meno l'obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5 per cento. In sostanza, l'effetto caducatorio previsto dal comma 16 opera nei confronti del provvedimento di sospensione e non di quello di revoca eventualmente adottato. È, infatti, il provvedimento di revoca ottenuto dal datore di lavoro, a seguito di istanza, a costituire titolo esecutivo per la riscossione di quanto ancora dovuto dallo stesso datore di lavoro.