Comunicazione sanzione disciplinare tramite whatsapp

Comunicazione sanzione disciplinare tramite whatsapp

  • 3 Aprile 2023
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La sanzione disciplinare è un atto da considerarsi recettizio, pertanto trova applicazione l'art. 1335 c.c. secondo cui: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Inoltre, ai sensi del CCNL applicato, l'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Va dato tuttavia atto del fatto che nella giurisprudenza si registra una tendenza a riconoscere validità ed efficacia a comunicazioni effettuate con canali telematici o elettronici. In particolare, è stato ritenuto valido ed efficace un licenziamento intimato tramite whatsapp (Trib. di Catania 27/06/2017). Nella pronuncia si legge come la modalità di comunicazione utilizzata sia risultata “idonea ad assolvere ai requisiti formali” della forma scritta, in quanto in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali potendo "la volontà di licenziare... essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara. Resta tuttavia fermo anche l'ulteriore principio giurisprudenziale relativo all'ipotesi in cui un contratto collettivo o delle pattuizioni individuali prevedano specifiche modalità di comunicazione di un documento. In tali ipotesi la forma scritta si considera apposta ad substantiam, con conseguente invalidità derivanti dall'utilizzo di altre formule (Cass. 22 marzo 2018 n. 7213 con riferimento alle dimissioni).