Congedi di maternità e paternità: accredito della contribuzione
- 31 Marzo 2023
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Con il messaggio 1215 del 29 marzo 2023, l'Inps, sentito il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce che l'accredito della contribuzione in misura proporzionale, in base all’articolo 7, comma 2, del Dl 463/1983 - ossia quando la retribuzione di riferimento risulti inferiore al minimale previsto dal comma 1 del medesimo articolo - non si applica al congedo di maternità e di paternità, sia in costanza, sia al di fuori del rapporto di lavoro. Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto, sia della misura a pensione, oltre al congedo di maternità e di paternità, tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all'interno, sia al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all'interno del rapporto di lavoro), indipendentemente dalla collocazione temporale dell'evento tutelato (quindi anche quelli precedenti all'entrata in vigore del Dlgs 151/2001) e dalla modalità di valorizzazione della contribuzione figurativa.