Contratto di prossimità: lavoratori non firmatari dell'accordo
- 31 Marzo 2023
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La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 52 del 28 marzo 2023, si esprime in materia di contratti di prossimità (art. 8 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011), su l'efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario del contratto collettivo. La Corte Costituzionale ritine che non sia sufficiente che in giudizio venga in rilievo un accordo aziendale ordinario; occorre che sia dedotto – e ricorra – un vero e proprio contratto collettivo aziendale di prossimità di cui sia invocata l'efficacia generale estesa a tutti i lavoratori in azienda. Ciò invece non emerge dall'ordinanza di rimessione, con conseguente inammissibilità delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. L'efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali è tendenziale – in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria –, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali. L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere “generale”. L'art. 8 DL 138/2011 conv. in L. 148/2011 mira a colmare questo possibile limite di applicabilità dell'accordo prevedendo una speciale fattispecie di contratto collettivo aziendale – quello qualificato come di “prossimità” – che, appunto, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.