Asseverazione decreto flussi senza parametri di congruità

Asseverazione decreto flussi senza parametri di congruità

  • 23 Marzo 2023
  • Pubblicazioni
L'Ispettorato nazionale del lavoro interviene con la nota 2066 del 31 marzo 2023 per illustrare le novità contenute nel Dl 20/2023, che si prefigge di introdurre misure di programmazione dei flussi e soprattutto di semplificazione e accelerazione nelle procedure di rilascio dei nulla-osta al lavoro. In sintesi la circolare ricorda che, per effetto delle richiamate modifiche normative, il decreto flussi avrà una programmazione triennale (2023–2025) e non più annuale e che il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se già presentata in precedenza. In più, rammenta che il decreto introduce un meccanismo di silenzio-assenso per cui se, a seguito di presentazione di istanza, non sono rilevati motivi ostativi da parte della Questura entro 60 giorni, il nulla-osta si considera rilasciato, e puntualizza che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente comunque lo svolgimento dell'attività lavorativa. Altra novità: l'attribuzione esclusiva delle competenze in materia di valutazione della capacità economica/patrimoniale, prima demandata all'Ispettorato territoriale del lavoro, ai professionisti individuati dalla legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati), ovvero alle associazioni di categoria, che possono essere anche firmatarie di specifici protocolli di intesa con il ministero del Lavoro. All'ispettorato resta la competenza in caso di conversione del permesso di soggiorno (per esempio rilasciato per studio-formazione e trasformato in lavoro subordinato) e resta altresì titolare di una funzione accertativa (eventualmente da effettuare congiuntamente con l'agenzia delle Entrate) finalizzata a svolgere controlli a campione sull'operato degli asseveratori. L'aver demandato, in modo esclusivo, a professionisti /associazioni datoriali questa incombenza, se da una parte può essere vista in chiave positiva, dall'altra sottende l'assunzione di una responsabilità (anche penale) in caso di asseverazione non regolare.  La circolare si sofferma, quindi, sulla valutazione degli altri requisiti richiesti per assolvere alla procedura di asseverazione: capacità economico-patrimoniale, sostenibilità, esigenze dell'impresa, impegni retributivi e assicurativi previsti dalla legge o dai contratti collettivi che, necessariamente, impongono una valutazione discrezionale (forse anche empirica) da parte degli asseveratori, non essendoci parametri oggettivi di misurazione della congruità e che per tali ragioni è opportuno supportare richiedendo al datore di lavoro relazioni dettagliate sull'andamento economico-finanziario e occupazionale.