Trasporto su strada, distacco transnazionale

Trasporto su strada, distacco transnazionale

  • 22 Marzo 2023
  • Pubblicazioni
Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023 ed entrata in vigore nel giorno successivo a quello di pubblicazione irrompe il D.Lgs. 27/2023 emanato in “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (23G00034)” Il decreto, composto da quattro articoli, introduce:
novità nei termini di distacco dei lavoratori stranieri in Italia e negli adempimenti amministrativi previsti nel settore dei trasporti su strada e nei servizi di cabotaggio. In particolare, l'art. 1 riporta Modifiche al D.Lgs. 136/2016, che disciplina il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. L'impresa che distacca lavoratori in Italia aveva l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. Con le modifiche introdotte, la comunicazione dovrà avvenire al più tardi all'inizio del distacco. 

All'art. 1 il decreto introduce specifiche previsioni per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio, anche relative all'apparato sanzionatorio, introducendo il Capo III Bis al D.Lgs. 136/2016 ed abrogandone gli articoli 4 c. 5; 10 commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e 12 c. 1-bis. Viene, inoltre, modificato l'art. 10.
Le modifiche riguardano i trasporti ed i servizi nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato. Le norme di nuova introduzione si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato dell'Unione o a parti di esso. Sono escluse dal campo di applicazione le prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti salvo quanto previsto per gli obblighi di comunicazione preventiva, modificativa e documentale. Nelle ipotesi di prestazioni transnazionali di servizi in esame vengono riservate le tutele accordate dal D.Lgs. 136/2016 in materia di:
autenticità del distacco (art. 3);
condizioni del lavoro e di occupazione (art. 4 c. 1 e 1 bis)
difesa dei diritti (art. 5)
accesso alle informazioni (art. 7)
cooperazione amministrativa (art. 8)
e dall'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del DL 112/2008 in materia di tutela della sicurezza stradale.