Negoziazione assistita: tempistiche

Negoziazione assistita: tempistiche

  • 21 Marzo 2023
  • Pubblicazioni
Le Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, istituite presso i Consigli Provinciali dell'Ordine, sono legittimate alla ricezione e allo svolgimento delle attività connesse alla protocollazione e al deposito dell'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita nel rispetto delle competenze territoriali proprie delle singole commissioni. È quanto fa sapere il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro a seguito del riconoscimento dell'esperibilità della negoziazione assistita nell'ambito della regolamentazione delle controversie di lavoro. Il D.Lgs. 149/2022, attuativo della Legge n. 206/202, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, anche nelle controversie di lavoro le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere assistita anche da un consulente del lavoro. La nuova disciplina prevede che l'accordo venga trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'art. 76 del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Le Commissioni in parola, essendo ricomprese nella platea di detti organismi predisposti all'invio dell'accordo, potranno, quindi, occuparsi delle attività menzionate. Al riguardo, il Consiglio Nazionale ha avviato un'interlocuzione con il Ministero del Lavoro e con l'Ispettorato Nazionale, al fine di approfondire tutti gli aspetti legati ad eventuali altre attività o adempimenti che le Commissioni in oggetto sono tenute o meno ad esperire, le cui risultanze verranno divulgate con successiva comunicazione.