Lavori usuranti: comunicazione entro il 31marzo

Lavori usuranti: comunicazione entro il 31marzo

  • 21 Marzo 2023
  • Pubblicazioni
Il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con le modalità indicate nel Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011, modificato dal Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017. Per i datori di lavoro è previsto l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti o notturno (art. 5 D.Lgs. 67/2011). Per l'acceso pensionistico anticipato occorre che l'attività lavorativa usurante e faticosa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge, sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva. Il beneficio per tali lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote, se più favorevole rispetto alle regole pensionistiche introdotte con la c.d. Riforma Fornero. Sono tenuti a trasmettere la comunicazione i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori coinvolti in lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La comunicazione può essere inviata direttamente dall'azienda, dagli intermediari abilitati oppure per il tramite dell'associazione a cui ha conferito mandato. L'omissione della comunicazione annuale è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Gli stessi importi sono previsti in presenza di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione) per i quali vige l'obbligo di comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività.