Conflitto tra sindacati e datore di lavoro

Conflitto tra sindacati e datore di lavoro

  • 19 Marzo 2023
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con l’ordinanza 27 gennaio 2023 n. 2520, chiarisce che nel conflitto collettivo tra organizzazioni sindacali, il datore di lavoro deve tenere un atteggiamento di neutralità, salvo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda. La Corte d'appello territorialmente competente annullava la sanzione disciplinare conservativa (pari a 8 giorni di sospensione) comminata ad un dipendente, membro di RSU, per aver inviato ad alcuni suoi colleghi e rappresentanti sindacali aziendali una e-mail recante come oggetto “Morte del collega” con indicazione del relativo nome. E-mail questa in cui affermava che si trattava di una morte (suicidio) “conseguente/istigata da una precisa azione” (la collocazione in mobilità) della società e dei delegati RSU, i quali firmando il verbale di accordo avevano acconsentito a che ciò avvenisse. Ad avviso della società si trattava di un fatto grave perché il lavoratore aveva strumentalizzato un tragico evento al fine di contestare essa stessa ed i suoi colleghi per aver raggiunto l'accordo che lui si era rifiutato di sottoscrivere. La Corte distrettuale, invece, riteneva che l'iniziativa del lavoratore fosse da ricondursi nell'alveo della dialettica sindacale e del diritto di critica e i reali destinatari delle espressioni contenute nella mail in questione erano i colleghi sindacalisti, non ravvisando così un intento direttamente lesivo della reputazione della società. A suo parere, il potere disciplinare del datore di lavoro “non può esplicarsi in reazioni a comportamenti estranei al rapporto di lavoro ed attinenti all'esercizio della libertà sindacale, costituzionalmente garantito”. La società soccombente decideva così di ricorrere in cassazione avvero la decisione che la vedeva soccombente. La Corte di Cassazione, ha citato un altro suo precedente secondo il quale il lavoratore, designato rappresentante sindacale, pur essendo soggetto allo stesso vincolo di subordinazione di altri dipendenti, in relazione all'attività di sindacalista si pone su un piano paritetico al datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione. Ciò in quanto detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., essendo volta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo (cfr. Cass. 18176/2018). In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, con condanna alle spese legali.