Licenziamento ritorsivo nullo: reintegra e risarcimento
- 10 Marzo 2023
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La Cassazione, con Ordinanza n. 6838 del 7 marzo 2023, si è pronunciata in materia di licenziamenti ritorsivi, affermando la nullità del provvedimento espulsivo conseguente al comportamento legittimo del lavoratore. Esso deve essere l'unico determinante motivo del recesso datoriale di cui fornisce prova, anche con presunzioni, il dipendente stesso.
Secondo i giudici della Suprema Corte, il licenziamento si ritiene nullo anche se in astratto avrebbe potuto essere legittimo. Infatti, non è necessario svolgere una comparazione tra i motivi riconducibili alla ritorsione e quelli relativi ad altri fattori, ciò che rileva, ai fini della nullità, è l'intento ritorsivo determinante del recesso. Per tali ragioni, il datore di lavoro non è esonerato dal provare l'esistenza di una giusta causa o un giustificato motivo.
Infine, la Corte ribadisce che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si applica alle associazioni di categoria, ad eccezione dei licenziamenti discriminatori o ritorsivi.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, gli Ermellini dispongono la tutela reintegratoria della lavoratrice e il versamento di un'indennità risarcitoria, nella misura dell'ultima retribuzione per un totale di mensilità intercorrenti tra la data del recesso e quella del ripristino del rapporto lavorativo.