La contribuzione alla bilateralità artigiana è obbligatoria

La contribuzione alla bilateralità artigiana è obbligatoria

  • 27 Febbraio 2023
  • Pubblicazioni
La contribuzione alla bilateralità e al fondo di assistenza sanitaria integrativa prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato che erogano prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti è obbligatoria. In assenza del versamento, il datore è tenuto a erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione. È quanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano del 13 febbraio 2023 relativa all'applicazione delle norme dei contratti collettivi artigiani. In estrema sintesi, la ricorrente chiedeva di recuperare le somme retributive conseguenti a circa 7 anni di mancata adesione a ciascuno dei tre fondi afferenti al sistema bilaterale artigiano. A conclusione del procedimento  il giudice ha dato ragione alla lavoratrice, riconoscendo che il datore era «vincolato al sistema contrattuale collettivo (il Ccnl sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil) e, di conseguenza, risulta vincolato a Ebna, Sanarti e Wila». Da qui la condanna a pagare, in favore della lavoratrice, le somme lorde come da conteggi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, calcolate su ciascuno dei tre elementi economici, per un periodo di circa 7 anni.