Risarcimento ridotto a chi non cerca un nuovo impiego

Risarcimento ridotto a chi non cerca un nuovo impiego

  • 27 Febbraio 2023
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Dalla misura del risarcimento del danno dovuto al lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato nullo perché riconducibile esclusivamente a un motivo ritorsivo, deve essere detratto il periodo in cui il medesimo lavoratore avrebbe potuto essere impiegato in una occupazione alternativa per effetto della ricerca attiva di una ricollocazione professionale. Se il lavoratore, in altri termini, non si è diligentemente attivato per ricercare un nuovo impiego a seguito del licenziamento ritorsivo, il risarcimento del danno non può ricomprendere tutte le mensilità fino al giorno della reintegrazione, ma deve essere limitato al periodo ragionevolmente necessario per trovare un altro posto di lavoro. Questo approdo è stato raggiunto dalla Corte d’appello di Brescia con una sentenza del 2 febbraio 2023, che ha ritenuto di estendere al regime della “tutela reale piena”, proprio dei licenziamenti dichiarati nulli, il principio espresso dall’articolo 1227, comma 2, del Codice civile, in base al quale «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza». Partendo dal rilievo che scopo della norma è colpire condotte non diligenti del soggetto danneggiato, il collegio bresciano perviene alla conclusione che tale principio si applichi anche al lavoratore che, a fronte di un licenziamento ritorsivo, non si sia attivato per trovare un altro lavoro nelle more del giudizio.