Mobbing escluso, ma il datore risponde per le condotte lesive della salute del lavoratore

Mobbing escluso, ma il datore risponde per le condotte lesive della salute del lavoratore

  • 6 Novembre 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con ordinanza 28212/2026 del 1° novembre, torna sul rapporto tra mobbing e responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro. L’assenza di un disegno persecutorio unitario non esclude che singole condotte possano integrare una violazione dell’articolo 2087 del Codice civile, quando siano concretamente lesive dell’integrità psicofisica del dipendente. L’ordinanza affronta inoltre i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni peritali, i presupposti della personalizzazione del danno e i criteri di regolazione delle spese nel giudizio di rinvio. Una infermiera ha lamentato molestie sessuali e comportamenti persecutori, chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti del dirigente e dell’azienda sanitaria. Dopo il rigetto delle domande nei giudizi di merito, la Cassazione, con ordinanza 19196/2024, aveva accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza e disponendo il rinvio. In quella sede era stato precisato che l’eventuale mancata configurabilità del mobbing non esonerava il giudice dall’esaminare se gli episodi effettivamente provati, considerati singolarmente e nel loro complesso, fossero comunque idonei a ledere la salute e la dignità della dipendente, integrando una responsabilità in base agli articoli 2087 e 2043 del Codice civile. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Napoli ha riconosciuto la responsabilità del dirigente e dell’Asl, condannandoli in solido al pagamento del danno non patrimoniale. Il giudice ha vlaorizzato soprattutto l’inerzia dell’amministrazione, che, pur a fronte di reciproche denunce e segnalazioni, non ha adottato tempestivamente misure idonee a ristabilire condizioni lavorative adeguate, intervenendo soltanto dopo un considerevole lasso temporale con un trasferimento della dipendente successivamente dichiarato illegittimo. La lavoratrice ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi, contestando, tra l’altro, la valutazione medico-legale, il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno, l’esclusione del danno da demansionamento e la compensazione delle spese. La Suprema corte ha rigettato il ricorso. Il profilo di maggiore interesse della decisione riguarda la distinzione tra la fattispecie del mobbing e la responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di protezione sancito dall’articolo 2087 del Codice civile. La norma impone all’imprenditore, e più in generale al datore di lavoro, di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, secondo la particolarità dell’attività, l’esperienza e la tecnica. Si tratta di un obbligo di protezione che non si esaurisce nel rispetto delle prescrizioni prevenzionistiche tipizzate, ma comprende anche il dovere di intervenire rispetto a situazioni organizzative e relazionali potenzialmente pregiudizievoli per la salute del dipendente. La responsabilità per mobbing presuppone, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, una pluralità di comportamenti persecutori, sistematici e protratti nel tempo, riconducibili a un disegno unitario diretto a emarginare o danneggiare il lavoratore. La mancanza di tale elemento finalistico impedisce di qualificare la condotta come mobbing, ma non determina automaticamente l’insussistenza di una responsabilità risarcitoria. È proprio questo il principio che la Suprema corte ribadisce, in continuità con quanto già affermato nella precedente fase rescindente e con l’orientamento espresso dalla Cassazione 18927/2012. Anche quando le condotte denunciate non risultino accomunate da un intento persecutorio e non siano complessivamente riconducibili a un fenomeno di mobbing, esse possono essere autonomamente valutate e risultare lesive di diritti fondamentali del lavoratore. La responsabilità datoriale può quindi derivare anche da comportamenti colposi, omissioni o disfunzioni organizzative che, pur non integrando una strategia vessatoria, abbiano determinato un pregiudizio alla salute o alla dignità del dipendente. Nel caso esaminato, assume rilievo l’inerzia dell’Asl, che, pur essendo a conoscenza della situazione conflittuale, non aveva adottato tempestivamente misure adeguate a tutelare la lavoratrice. Un ulteriore profilo affrontato dalla pronuncia riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale e, in particolare, la richiesta di personalizzazione avanzata dalla lavoratrice. La Cassazione conferma la valutazione della Corte territoriale: la personalizzazione in aumento non costituisce un automatismo conseguente alla gravità della condotta datoriale o alla durata della vicenda. Richiede la dimostrazione di conseguenze dannose specifiche, anomale e peculiari, ulteriori rispetto a quelle normalmente derivanti dalla menomazione accertata. La Suprema corte ribadisce che le conseguenze ordinarie e indefettibili della lesione, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, sono ricomprese nella liquidazione standard e non giustificano un ulteriore incremento (Cassazione 7513/2018, 31681/2024 e 5984/2025). L’ordinanza offre indicazioni anche sul rapporto tra consulenza tecnica d’ufficio e consulenza tecnica di parte. La ricorrente ha lamentato che il giudice del rinvio avesse recepito le conclusioni della Ctu senza confrontarsi adeguatamente con le osservazioni del proprio consulente e senza disporre un nuovo accertamento medico-legale. La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, rilevando che la Corte territoriale ha ritenuto le conclusioni peritali adeguatamente motivate sulla base della documentazione e dell’esame obiettivo, giudicando superflua un’ulteriore istruttoria. Secondo il consolidato orientamento richiamato, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente d’ufficio, il quale abbia già esaminato e considerato i rilievi dei consulenti di parte, non è necessario confutare analiticamente ogni osservazione contraria. Le critiche tecniche non espressamente accolte devono ritenersi implicitamente disattese quando incompatibili con le conclusioni recepite. Il rinnovo della Ctu, inoltre, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non costituisce un’attività istruttoria obbligatoria per il solo fatto di essere stata richiesta dalla parte. In sede di legittimità non è quindi consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze medico-legali mediante la mera contrapposizione di differenti giudizi tecnici. La Corte esclude altresì che nella precedente ordinanza rescindente si fosse formato un giudicato sul danno da demansionamento e da perdita della professionalità. Il giudice del rinvio aveva correttamente delimitato il proprio esame alle condotte lesive della salute e della dignità, senza estenderlo automaticamente al diverso profilo del demansionamento, che era stato escluso con valutazione di merito congruamente motivata. Quanto alle spese, la Suprema Corte ribadisce che il Giudice del rinvio deve considerare l’esito complessivo della controversia e non il risultato isolato di ciascun grado di giudizio. È quindi possibile disporre la compensazione totale o parziale anche quando una parte sia risultata vittoriosa in una fase del processo, purché ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 92 del Codice di procedura civile (Cassazione 32906/2022 e sezioni unite 32061/2022).