Tabelle salariali: esclusa l’automatica applicazione dell’intero CCNL
- 6 Novembre 2026
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Con propria sentenza, la Corte d’Appello territorialmente competente ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di due lavoratrici, inquadrate come operaie addette alle vendite di 4° livello, condannando la società datrice di lavoro alla corresponsione in loro favore dell’elemento distinto della retribuzione previsto dall’art. 21-bis del CCNL Terziario e Commercio (il “CCNL”) in caso di mancata iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est). La Corte territoriale ha ritenuto che la società, pur non iscritta alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, avesse implicitamente aderito alla relativa disciplina nel suo complesso, in ragione dell’applicazione ai dipendenti dei più significativi elementi retributivi previsti dalla stessa e della determinazione dei livelli di inquadramento secondo i relativi parametri. La Corte ha, altresì, escluso che la datrice di lavoro potesse sottrarsi all’applicazione della disciplina collettiva sostenendo di avervi fatto riferimento esclusivamente quale parametro esterno di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. Secondo i giudici, infatti, “se tanto è consentito al giudice, estraneo al rapporto contrattuale, lo stesso non è consentito al datore di lavoro che, in quanto parte del rapporto di lavoro, nel momento in cui richiama e riferisce al rapporto una normativa estranea al contenuto dell'accordo individuale non fa che dare alla stessa applicazione diretta”. La Corte ha, altresì, ricondotto l’art. 21-bis del CCNL alla parte normativa ed economica del CCNL, escludendone la natura meramente obbligatoria e, dunque, la riferibilità ai soli rapporti tra le organizzazioni stipulanti. Ne consegue la vincolatività della disposizione anche nei confronti del datore di lavoro che abbia aderito ad esso implicitamente. In tale prospettiva, le singole deroghe alla disciplina convenzionale invocate dalla società non sono state ritenute sufficienti a escludere l’applicazione complessiva del CCNL. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione. Nel formulare la propria decisione, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28338 del 3 novembre 2026 richiama il consolidato orientamento secondo cui i contratti collettivi di lavoro di diritto comune, ove non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 741/59, hanno natura negoziale e privatistica e si applicano, in via generale, ai rapporti individuali di lavoro intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti. In difetto di tale requisito, la disciplina collettiva può trovare applicazione ove le parti vi abbiano aderito espressamente o l’abbiano implicitamente recepita mediante comportamenti concludenti, desumibili dalla costante e prolungata applicazione delle relative clausole al rapporto individuale, senza contestazione alcuna. Sul punto la Corte precisa che, ai fini della configurabilità di un’adesione implicita al contratto collettivo, non sono sufficienti né il mero richiamo alle tabelle salariali né l’applicazione di alcune sue clausole, ove il datore di lavoro non iscritto alle associazioni stipulanti, abbia espressamente contestato l’applicabilità di altre clausole, non potendosi, in tal caso, ritenere recepita la disciplina collettiva nella sua interezza. Parimenti consolidato, prosegue la Corte di Cassazione, è il principio secondo cui l’art. 2070 c. 1 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, la cui efficacia vincolante è limitata ai soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ovvero a coloro che abbiano aderito al contratto collettivo, esplicitamente o implicitamente. Ne consegue che, in assenza di un obbligo datoriale derivante dall’appartenenza sindacale, il lavoratore non può rivendicare l’applicazione di uno specifico contratto collettivo, potendo tutt’al più invocarne la disciplina quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. Ai fini dell’art. 36 Cost., infatti, la valutazione di adeguatezza deve avere riguardo al trattamento retributivo globalmente considerato e agli elementi riconducibili al c.d. minimo costituzionale, con esclusione delle voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o le mensilità ulteriori. Pertanto, il datore di lavoro non iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti che si limiti ad assumere le tabelle salariali del CCNL quale parametro ai fini della conformità all’art. 36 Cost., senza aver aderito, espressamente o implicitamente, alla relativa disciplina, non è tenuto all’applicazione integrale della parte normativa del contratto collettivo né, in particolare, delle clausole di natura obbligatoria o assistenziale, estranee al nucleo essenziale della retribuzione costituzionalmente garantita. Grava, inoltre, sulla parte che invoca l’applicazione di un determinato contratto collettivo l’onere di provarne l’applicabilità al rapporto, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; a tale carenza probatoria non può supplire il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., che presuppone l’esistenza di elementi istruttori da sottoporre a valutazione. A tali principi, secondo la Corte di Cassazione, non si sono attenuti i giudici di merito. Nel caso di specie, la società non risultava iscritta alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e aveva fatto riferimento alle relative tabelle retributive al fine di corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione conforme all’art. 36 Cost.; aveva, inoltre, contestato per iscritto, con una missiva indirizzata ad una delle sigle firmatarie, l’obbligo di applicare le disposizioni relative all’assistenza sanitaria integrativa e disciplinato in maniera difforme rispetto al CCNL una pluralità di istituti del rapporto di lavoro (apprendistato, maneggio denaro e indennità di cassa, premio base annuale). La Corte di Cassazione conclude, pertanto, affermando che “il datore di lavoro non iscritto ai sindacati stipulanti ben può riferirsi alle tabelle retributive del CCNL al solo fine di assicurare una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., senza che ciò comporti l'automatica vincolatività dell'intera disciplina collettiva, e segnatamente delle clausole di natura obbligatoria o assistenziale da lui espressamente contestate”.