RSA anche senza firma del CCNL: come si misura la rappresentatività del sindacato?

RSA anche senza firma del CCNL: come si misura la rappresentatività del sindacato?

  • 6 Novembre 2026
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Un sindacato aveva la maggioranza degli iscritti nell’unità produttiva, ma l’azienda non gli riconosceva la rappresentanza sindacale aziendale (RSA): non aveva firmato il contratto collettivo applicato né partecipato alle trattative. Con la sentenza n. 27541 del 22 ottobre 2026, la Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato il caso alla Corte d’appello di Milano, che dovrà verificare la rappresentatività della sigla. La firma del contratto non è l’unica via, posto che dopo la sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale, l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori consente ai dipendenti di costituire una RSA anche nell’ambito di un sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale. La maggioranza nella singola azienda, da sola, non dimostra questo requisito. Il confronto va fatto nel settore in cui opera concretamente l’impresa o l’unità produttiva. Si calcola la media tra la percentuale delle deleghe sindacali e quella dei voti ottenuti, se disponibili. La sigla deve raggiungere almeno la media dei sindacati firmatari del CCNL «leader» del settore, calcolata allo stesso modo: non occorre superare ciascuno di essi. Prima di opporre un diniego, l’azienda dovrebbe verificare il settore effettivo, partendo dalla visura camerale. Al sindacato spetta invece provare che il requisito esisteva già quando i lavoratori hanno preso l’iniziativa: servono dati nazionali confrontabili per settore e periodo. In mancanza di dati certificati, sono ammesse anche presunzioni gravi, precise e concordanti.