Vanno valutati i rischi anche delle attività occasionali
- 5 Novembre 2026
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Il fatto che un dipendente si infortuni mentre svolge un’attività lavorativa diversa dalle mansioni affidate non comporta che la sua condotta possa essere considerata abnorme e tale da interrompere il nesso di causalità e non esclude la responsabilità del datore di lavoro. Anzi, quest’ultimo, nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr), deve tener conto dell’attività effettivamente svolta dai lavoratori. Un autista ha subito la parziale amputazione di un piede a seguito di un trauma che si è verificato mentre aiutava un collega nella movimentazione di un macchinario. Il datore di lavoro ha sostenuto di non essere responsabile dell’accaduto in quanto il dipendente ha svolto un’attività non prevista e non prevedibile, arbitraria e che non gli competeva. Secondo quanto accertato dalla Corte d’appello, la movimentazione del macchinario richiedeva la collaborazione di più lavoratori e il datore era a conoscenza del fatto che, a volte, l’autista aiutava il collega addetto al macchinario. La Cassazione, nella sentenza 38498/2026, afferma che, in base al Testo unico salute e sicurezza sul lavoro, «l’area degli obblighi prevenzionistici è determinata dai rischi concretamente presenti nell’organizzazione produttiva e dalle attività effettivamente svolte, non dalla sola denominazione contrattuale delle mansioni». In tal senso, gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 81/2008 impongono che il documento di valutazione dei rischi individui i pericoli connessi alle lavorazioni concretamente praticate e, secondo gli articoli 36 e 37, la formazione deve essere adeguata di conseguenza. Richiamando alcuni precedenti, la Corte ricorda che se il Dvr è stato elaborato a seguito di una analisi incompleta dei rischi o non porti all’adozione di misure idonee, sussiste la responsabilità del datore di lavoro. Nel caso specifico, inoltre, la prassi era conosciuta da quest’ultimo. Partendo dalla vicenda concreta, i giudici affermano un principio di diritto: «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi del datore di lavoro di valutazione dei rischi, di informazione e di formazione devono essere adempiuti con riferimento alle attività lavorative concretamente ed effettivamente svolte nell’organizzazione aziendale, comprese quelle eseguite in modo saltuario, occasionale o in attuazione di una prassi di collaborazione tollerata o consentita, e non possono essere delimitati in base alle sole mansioni astrattamente indicate nel contratto o alla qualifica formale attribuita al lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro, ove consenta o tolleri l’adibizione del dipendente a operazioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste è tenuto a valutarne gli specifici rischi e ad assicurare informazione, formazione, eventuale addestramento e vigilanza adeguati alle attività effettivamente esercitate». Nel caso concreto, il datore avrebbe dovuto «censire la prassi nel Dvr» e agire di conseguenza, senza limitare la vigilanza ai dipendenti con la qualifica specifica che prevedeva la movimentazione del macchinario.