Patente a crediti, autodichiarabili altri quattro requisiti

Patente a crediti, autodichiarabili altri quattro requisiti

  • 4 Novembre 2026
  • Pubblicazioni
Dal 2 novembre imprese e lavoratori autonomi titolari di patente a crediti possono dichiarare il possesso di altri quattro requisiti che consentono l’attribuzione dei crediti aggiuntivi, previsti ai punti 8, 17, 23 e 25 della “tabella assegnazione crediti aggiuntivi” dell’allegato al decreto ministeriale 132/2024. La patente parte da un punteggio iniziale di 30 crediti, ma grazie agli incrementi riconosciuti in base alla storicità dell’impresa e al possesso di determinati requisiti legati, tra l’altro, ad attività, investimenti, formazione e organizzazione aziendale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale, può arrivare fino a 100 crediti. La novità, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ispettorato, riguarda in particolare le qualifiche e le attività certificate del mastro formatore artigiano, l’incentivo Cassa edile/Edilcassa e la certificazione del regolamento delle cooperative. Rispetto al mastro formatore artigiano, va prestata attenzione, in quanto non va confuso il possesso della qualifica professionale, requisito numero 17 che vale 2 crediti, con l’ulteriore certificazione che attesta la partecipazione del mastro all’addestramento e alla formazione pratica in cantiere dei propri dipendenti in materia di prevenzione e sicurezza, requisito numero 8 che vale altri 3 crediti. Dal 2 novembre, ulteriori 2 crediti possono essere attribuiti a chi dichiara il possesso del requisito numero 23, ossia aver ottenuto l’incentivo della Cassa edile/Edilcassa previsto per le imprese che abbiano denunciato nel relativo sistema operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. Un riconoscimento quindi che premia le aziende con contratti di lavoro stabili e personale con esperienza. Infine, un ulteriore requisito dichiarabile è quello previsto al numero 25 per le società cooperative in possesso della certificazione del regolamento interno prevista dall’articolo 6 della legge 142/2001, a fronte del quale sono attribuiti 2 crediti aggiuntivi. La dichiarazione, per la gestione dei requisiti aggiuntivi, può essere effettuata telematicamente sia direttamente da imprese e lavoratori autonomi già titolari della patente a crediti, sia tramite un loro delegato, attraverso il Portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con il servizio dedicato alla “istanza patente a crediti e requisiti ulteriori. Rispetto agli altri requisiti che permettono di incrementare i crediti, a oggi l’Ispettorato, con la nota 288/2025, ha fornito indicazioni in relazione: 
ai numeri 1-4 della tabella, riguardante l’anzianità di iscrizione alla Camera di commercio (fino a 10 crediti); 
al numero 5, riferito al possesso della certificazione di un sistema di gestione di sicurezza sul lavoro conforme alla Uni En Iso 45001 (5 crediti); 
al numero 6, per l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (4 crediti); 
ai numeri 18-19, per il possesso della certificazione Soa (fino a 2 crediti); 
al numero 21, per consulenza e monitoraggio effettuati da organismi paritetici con esito positivo (2 crediti).