Welfare aziendale e lavoro domenicale: i fringe benefit possono beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva

Welfare aziendale e lavoro domenicale: i fringe benefit possono beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva

  • 4 Novembre 2026
  • Pubblicazioni
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 189/E/2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori che svolgono ordinariamente la propria attività nella giornata domenicale, confermando la possibilità di applicare il regime di esclusione dal reddito previsto dall’art. 51, commi 3 e 3-bis, TUIR, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente. La questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria riguardava, in particolare, la possibilità di riconoscere buoni carburante e buoni spesa multiuso a una specifica categoria di lavoratori, individuata sulla base delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione, senza che tali attribuzioni assumano natura retributiva e concorrano, entro le soglie previste, alla formazione del reddito imponibile. L’istanza è stata presentata da una società affidataria di servizi pubblici essenziali non interrompibili, organizzati 7 giorni su 7, senza distinzione tra giornate feriali e festive. In tale contesto, l’impresa intende istituire, per il biennio 2026-2027, un sistema di welfare aziendale rivolto ai dipendenti che svolgono attività lavorativa domenicale in regime ordinario, con l’obiettivo di promuovere il benessere, la fidelizzazione e la motivazione del personale interessato da modalità organizzative potenzialmente incidenti sulla conciliazione tra vita professionale e personale. Il piano prevede l’attribuzione di fringe benefit mediante buoni benzina oppure buoni spesa multiuso, erogati mensilmente sulla base di un valore annuo differenziato in relazione alla fascia di appartenenza del lavoratore. La società precisa che l’intervento non è finalizzato a incentivare la produttività individuale o a remunerare specifiche prestazioni, ma a sostenere una categoria di dipendenti caratterizzata da condizioni organizzative particolari, connesse alla necessità di garantire la continuità del servizio anche durante la domenica. Il quesito rivolto all’Agenzia delle Entrate riguarda, pertanto, la possibilità di qualificare i buoni carburante e i buoni spesa come fringe benefit, ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, con conseguente esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Nell’esaminare la questione, l’Amministrazione finanziaria richiama, innanzitutto, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, sancito dall’art. 51, comma 1, TUIR, secondo il quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Tale principio comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in denaro, ma anche il valore dei beni e dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, indipendentemente dalla denominazione attribuita alle erogazioni.      La disciplina fiscale prevede, tuttavia, specifiche esclusioni e regimi di imponibilità parziale, individuati principalmente dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo. Tra i vari profili affrontati, risulta particolarmente interessante la questione riguardo alle modalità attraverso le quali i benefit possono essere attribuiti.  
L’art. 51, comma 3-bis, TUIR, consente l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Tale previsione costituisce il riferimento normativo per l’utilizzo dei voucher nell’ambito dei piani di welfare aziendale.     Richiamando la circolare n. 28/E/2016 e la precedente circolare n. 59/E/2008, l’Agenzia conferma che le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi, nonché i buoni rappresentativi degli stessi, tra i quali rientrano i buoni carburante, possono beneficiare del regime previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, purché siano rispettate le condizioni richieste dalla disciplina. La risposta dedica particolare attenzione alle caratteristiche dei documenti di legittimazione, richiamando anche i chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 5/E/2025 e la disciplina dell’art. 6, D.I. 25 marzo 2016. Secondo le regole generali, i voucher non possono essere utilizzati da soggetti diversi dal titolare, monetizzati oppure ceduti a terzi e devono attribuire il diritto a un bene, una prestazione, un’opera o un servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del beneficiario. La funzione del documento è quella di rappresentare una specifica utilità e di identificare il soggetto legittimato a fruirne, senza trasformarsi in uno strumento di erogazione di somme di denaro.     L’Amministrazione finanziaria ricorda, inoltre, che il dipendente deve rimanere estraneo al rapporto economico intercorrente tra il datore di lavoro e il soggetto che eroga la prestazione, al fine di evitare che il voucher possa costituire una modalità indiretta di corresponsione di denaro. La disciplina contempla, tuttavia, una specifica deroga per i documenti rappresentativi dei beni e servizi riconducibili all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR. In tale ipotesi, l’art. 6, comma 2, D.I. 25 marzo 2016, consente di indicare cumulativamente più beni e servizi in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non superi il limite di 258,23 euro, espressamente richiamato dalla disposizione. L’Agenzia distingue, quindi, i voucher monouso, riferiti a una prestazione predeterminata nel contenuto e nel valore, dai voucher cumulativi, che possono rappresentare una pluralità di beni individuabili anche attraverso piattaforme elettroniche, sulle quali il dipendente effettua la propria scelta. Resta, inoltre, essenziale la distinzione tra attribuzioni in natura ed erogazioni monetarie, poiché la soglia prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR, riguarda i beni e i servizi, mentre le somme corrisposte in denaro sono ordinariamente soggette al principio generale di imponibilità, salvo specifiche disposizioni derogatorie. La verifica del rispetto della soglia deve comprendere tutti i fringe benefit attribuiti al lavoratore nel periodo d’imposta, sia mediante voucher sia attraverso altre modalità. Non è, pertanto, sufficiente controllare il valore dei soli buoni carburante o dei buoni spesa riconosciuti nell’ambito del piano destinato ai lavoratori domenicali, ma occorre considerare anche gli eventuali ulteriori beni e servizi fiscalmente riconducibili alla medesima disposizione. In caso di superamento del limite complessivo applicabile, viene meno l’esclusione dal reddito secondo il meccanismo previsto dalla disciplina. Sulla base di tali premesse, l’Agenzia delle Entrate conclude che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso assegnati ai dipendenti nell’ambito del piano prospettato possono essere ricondotti ai fringe benefit disciplinati dall’art. 51, commi 3 e 3-bis, TUIR, e, conseguentemente, non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo stabilito dalla normativa vigente nel periodo d’imposta di riferimento. La presenza di una specifica indennità contrattuale per il lavoro domenicale costituisce, nel caso esaminato, un elemento del contesto nel quale si colloca il beneficio aggiuntivo, ferma restando la necessità di mantenere distinta la funzione del trattamento retributivo da quella delle utilità attribuite mediante il piano. Per le imprese che intendano adottare sistemi analoghi, assumono, pertanto, rilievo la definizione preventiva dei criteri di individuazione dei destinatari, la corretta qualificazione delle erogazioni, la verifica delle caratteristiche dei voucher e il monitoraggio del valore complessivo dei fringe benefit riconosciuti a ciascun lavoratore.