Appalti e subfornitura e "trasferta": conta chi organizza davvero il lavoro
- 4 Novembre 2026
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Con l’ordinanza n. 26315 del 6 ottobre 2026, la Cassazione conferma l’interposizione illecita di manodopera in una vicenda del settore alimentare: i dipendenti della cooperativa ricevevano le direttive quotidiane dalla committente, attraverso un collega che si limitava a trasmetterle. Negli appalti ad alta intensità di manodopera, l’autonomia deve emergere dalla gestione effettiva del servizio: l’appaltatore deve organizzare e dirigere i propri lavoratori, assumere il rischio d’impresa e realizzare un risultato autonomo. La nomina di un referente non basta se questi svolge soltanto il ruolo di portavoce del committente. Anche nella subfornitura, la dipendenza tecnica dal committente non autorizza quest’ultimo a dirigere il personale altrui. Occorre una lavorazione riconoscibile, autonomamente organizzata, capace di produrre un risultato anche parziale rispetto al prodotto finale. La Corte conferma inoltre l’assoggettamento a contribuzione delle somme indicate come “trasferta”: i lavoratori operavano stabilmente e sin dall’inizio presso lo stesso stabilimento. La diversa sede legale della cooperativa non rendeva temporanea quell’assegnazione. Per aziende e consulenti, è opportuno verificare sul campo chi assegna i compiti, organizza i turni e controlla le prestazioni, confrontando queste prassi con il contratto. Il referente dell’appaltatore deve disporre di effettiva autonomia; le voci di trasferta devono corrispondere a spostamenti reali e documentabili. Per lavoratori e rappresentanti sindacali, ordini di servizio, turnazioni e comunicazioni operative aiutano a ricostruire chi esercita concretamente i poteri datoriali. È da questi elementi che parte una valutazione attendibile della regolarità dell’affidamento.