Formazione dei neoassunti nel più breve tempo possibile
- 3 Novembre 2026
- Pubblicazioni
La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro 2377/2026 del 27 ottobre non sopprime il termine di 60 giorni per completare la formazione dei neoassunti: ne prende atto. È la stessa nota a ricordare che la previsione è stata eliminata dall’Accordo Stato-Regioni del 2025. La novità, per tutti i settori, riguarda la prassi ispettiva, che a quel termine faceva ancora riferimento per la revoca della sospensione e nei verbali di prescrizione. Il termine era collocato nel paragrafo 10 dell’Accordo del 21 dicembre 2011, rubricato “disposizioni transitorie”, senza una data finale di efficacia. Il paragrafo imponeva di avviare il personale di nuova assunzione ai corsi prima dell’assunzione o, se non possibile, contestualmente. Solo se il corso non avesse potuto concludersi prima dell’adibizione all’attività, il percorso andava completato entro 60 giorni dall’assunzione. L’avvio immediato era dunque già la regola; i 60 giorni erano un termine sussidiario per il completamento, che secondo la nota è stato erroneamente inteso come facoltà di differire l’avvio. L’Accordo del 17 aprile 2025 (59/CSR), in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del ministero del Lavoro, ha eliminato la previsione. Le Faq ministeriali sull’Accordo hanno escluso i 60 giorni anche nell’anno transitorio, riferito soltanto alla possibilità di avviare corsi secondo i precedenti accordi (quesito 9). L’articolo 14, comma 9, lettera a), del Dlgs 81/2008 subordina la revoca della sospensione per lavoro irregolare alla regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo della salute e sicurezza: formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. La circolare Inl 3/2021 riteneva sufficiente una formazione programmata per concludersi entro 60 giorni; ora basta che sia programmata per concludersi nel più breve tempo possibile. La formula sostituisce un parametro fisso con una valutazione di congruità del calendario. La documentazione esibita deve consentire di verificare la data di conclusione dei corsi prenotati: un’iscrizione priva di date non permette questa verifica. Le altre indicazioni della circolare non sono modificate: l’informazione va comprovata da documentazione sottoscritta dal lavoratore; per la sorveglianza sanitaria occorre la visita, ma è sufficiente esibirne la prenotazione se il lavoratore non è adibito a mansioni che richiedono il giudizio di idoneità. La prescrizione ex articolo 20 del Dlgs 758/1994 deve fissare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi, senza più riferimento ai 60 giorni. Ne derivano soglie di prova distinte, che la nota esplicita nella parte sul turismo: per la revoca basta la prenotazione, per l’ottemperanza servono gli attestati. Negli altri settori, se il calendario dei corsi non è compatibile con il termine assegnato, l’articolo 20 consente al contravventore di chiederne la proroga per la particolare complessità o l’oggettiva difficoltà dell’adempimento: conviene presentare l’istanza prima della scadenza, documentando l’indisponibilità dei corsi. L’articolo 37, comma 4, lettera a), del Dlgs 81/2008 impone che formazione e, ove previsto, addestramento specifico avvengano in occasione della costituzione del rapporto o, nella somministrazione, dell’inizio dell’utilizzazione. Per la nota sono attività propedeutiche all’impiego. La deroga dell’articolo 1-bis del Dl 159/2025, convertito dalla legge 198/2025, riguarda solo la conclusione del percorso e solo le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: lì il lavoratore può essere adibito prima del completamento, che deve avvenire entro 30 giorni. Negli altri settori questa facoltà non sussiste e la verifica dell’avvio di azioni propedeutiche, costruita sulla finestra dei 30 giorni, non ha equivalente: la prenotazione rileva per la revoca della sospensione e per la prescrizione, non per escludere la violazione dell’articolo 37. La nota non lo afferma espressamente, ma è la lettura più coerente con la sua struttura. Rispetto al 2011 manca anche il termine sussidiario: la gestione conseguente è programmare la formazione prima dell’assunzione, perché si svolga all’ingresso in azienda e preceda l’adibizione alla mansione. Nel turismo, ai fini della revoca, la formazione dei lavoratori regolarizzati va programmata per concludersi comunque entro 30 giorni dall’assunzione: se il rapporto è regolarizzato dall’effettivo inizio della prestazione, il termine può essere già decorso al momento dell’accesso, e la nota non indica se vada computato dalla regolarizzazione. Per i rapporti inferiori a 30 giorni la nota chiede tempistiche coerenti con la durata del contratto, senza criteri: il margine della deroga si riduce, di fatto, alla durata del rapporto.