Patronato responsabile del prospetto previdenziale errato, paga i danni al pensionato

Patronato responsabile del prospetto previdenziale errato, paga i danni al pensionato

  • 2 Novembre 2026
  • Pubblicazioni
Il ricorrente si era rivolto al Patronato per una consulenza circa la maturazione dei requisiti per conseguire la pensione di anzianità. Una volta ottenuto il prospetto, lo stesso si recava all’INPS che, in seguito a verifica, constatava però come egli avesse già maturato i requisiti pensionistici molti anni prima rispetto a quanto prospettato dal Patronato. Una volta conseguita la pensione, il ricorrente chiede quindi i danni al Patronato per la sua condotta negligente, ricorso che tuttavia veniva respinto per via di una dichiarazione unilaterale del Patronato che esplicava come le informazioni rese non fossero “certificate”, dunque attribuendo all’interessato l’onere di approfondire la sua situazione. Non è dello stesso avviso però la Corte di Cassazione, che con l’Ordinanza n. 27330 del 20 ottobre 2026, evidenzia anzitutto che la responsabilità degli istituti di Patronato ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento del mandato conferito dagli assistiti. In tale contesto, una dichiarazione liberatoria fatta dal Patronato non può essere intesa come una clausola di esclusione o limitazione della responsabilità, posto che essa è stata espressa solo dopo che la prestazione è stata effettuata. Una tale dichiarazione non vincola il creditore, né può valere ad esonerare da responsabilità il debitore. Se così non fosse, infatti, ogni prestatore d'opera, dopo avere adempiuto in modo inesatto o incompleto, potrebbe unilateralmente dichiarare che la prestazione resa al cliente non è da ritenersi come certa o sicura o altro, e così eviterebbe responsabilità per quell'inesatto adempimento.