Inidoneità alla mansione: prima del licenziamento, verificare necessario verificare le alternative

Inidoneità alla mansione: prima del licenziamento, verificare necessario verificare le alternative

  • 2 Novembre 2026
  • Pubblicazioni
Il giudizio del medico competente di «non idoneità alla mansione» non determina automaticamente la possibilità di licenziare. Quando le limitazioni integrano una disabilità, l’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. 216/2003 impone al datore di adottare accomodamenti ragionevoli: adattamenti concreti che consentano di proseguire il lavoro. E' principio consolidato in giurisprudenza che questo obbligo è distinto dalla normale verifica di ricollocazione, il cosiddetto repêchage. Dimostrare l’assenza di posti vacanti non basta: l’azienda deve provare di avere compiuto uno «sforzo diligente ed esigibile» per individuare una soluzione organizzativa appropriata. Occorre quindi valutare anche modifiche della postazione, degli strumenti, dei ritmi e della distribuzione dei compiti. La ragionevolezza va misurata sul caso concreto, considerando efficacia dell’adattamento, costi, dimensioni e risorse dell’impresa, eventuali sostegni disponibili e diritti degli altri lavoratori. Prima del recesso è opportuno predisporre una scheda delle alternative e confrontandosi con il lavoratore. Per ogni soluzione andrebbero documentati attività compatibili, adattamenti necessari, costi, fattibilità e ragioni dell’eventuale esclusione. Il confronto serve a individuare possibilità concrete, mentre l’onere della verifica resta sull’azienda. La documentazione deve descrivere un percorso realmente svolto e accompagnare l’adozione delle misure praticabili: una formula generica come «nessuna ricollocazione possibile» lascia irrisolto proprio il punto decisivo.