Sospensione dell’attività e revoca: la formazione deve essere tempestiva

Sospensione dell’attività e revoca: la formazione deve essere tempestiva

  • 30 Ottobre 2026
  • Pubblicazioni
L’art. 37 c. 4 D.Lgs. 81/2008, in coerenza con la Direttiva quadro 89/391/CE, prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione. Tale previsione è stata, tuttavia, erroneamente intesa come facoltà di differire l’avvio della formazione. Per superare tale equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro 60 giorni. L’INL, con Nota 27 ottobre 2026 n. 2377, fornisce alcune precisazioni sulle tempistiche da rispettare per lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza necessarie per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Provvedimento di sospensione dell’attività in caso di lavoro nero. In caso di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero (art. 14 D.Lgs.. 81/2008), per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione e informazione e eventuale sorveglianza sanitaria). L’INL, con Circolare 9 novembre 2021 n. 3, stabiliva che “con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza”, fornendo indicazioni sulle procedure da seguire ai fini della revoca del provvedimento di sospensione in presenza di lavoratori “a nero”. In particolare, la circolare, con riferimento alla disposizione transitoria sopra citata, riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”. Alla luce di quanto esposto, è necessario specificare che: 
ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile; 
il verbale di prescrizione (art. 20 D.Lgs. 758/94) deve fissare, “per la regolarizzazione”, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessarioper la partecipazione ai corsi di formazione. Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni. Una specifica per il settore turistico. 
L’ultimo decreto sicurezza sul lavoro (art. 1 bis DL 159/2025 conv. in L. 198/2025) ha specificato che in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, la formazione e l'eventuale addestramento specifico del personale neo assunto negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/91) e nelle imprese turistico-ricettive si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro (o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro). L’INL precisa che in ogni caso i datori di lavoro sono obbligati ad avviare tempestivamente il percorso formativo all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, in modo che si concluda nel termine di 30 giorni. A tal fine, si riporta di seguito un elenco non esaustivo della documentazione idonea ad attestare l’avvio di azioni propedeutiche al percorso formativo in materia di salute e sicurezza: 
documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il soggetto formatore ai fini della prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa; 
documentazione attestante l’avvenuta richiesta di collaborazione formulata dal datore di lavoro a un organismo paritetico a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa; 
documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro – qualora lo stesso intenda organizzare direttamente i corsi ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2 – e il docente formatore ai fini della prenotazione dei corsi a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa; 
documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi. In caso di provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, per ottenerne la revoca, l’attività formativa del personale da regolarizzare deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione. In caso di contratti di durata inferiore a 30 giorni, la conclusione della formazione dovrà avvenire entro tempistiche che siano coerenti con la durata del rapporto di lavoro.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL